Anche per il titolare di interessi diffusi l'interesse all'accesso deve essere concreto

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Con sentenza n. 24 del 21 gennaio 2010, il Consiglio di stato ha ricordato come il diritto d'accesso postuli sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato di chi richiede i documenti.

Così, anche la titolarità di interessi diffusi, come quella di un'organizzazione sindacale nei confronti dei propri associati, non giustifica, di per sé, “un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all'attività di un gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all'utenza”. La titolarità di interessi diffusi, infatti, non giustifica il diritto alla conoscenza se - come nella specie - la posizione attiva sottesa alla pretesa all’accesso azionata sia sfornita dei superiori caratteri di concretezza.

Nel caso esaminato dai giudici amministrativi, è stato respinto il ricorso presentato da un'organizzazione sindacale di Polizia che aveva chiesto all'amministrazione copia degli atti adottati per l’affidamento dei lavori di adeguamento e/o manutenzione di un poligono di tiro, chiuso da diversi anni, e che si era opposta alla decisione con cui il Tar aveva ritenuto che i documenti di cui alla richiesta di accesso non erano collegati direttamente ad una situazione giuridicamente tutelata propria del sindacato e neppure ad una situazione propria degli iscritti al sindacato stesso.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 16 – Accesso selettivo per l'associazione - Cusmai

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