Anche per il 2011 riconosciuti ai lavoratori in difficoltà gli ammortizzatori “in deroga”

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In questo particolare momento di crisi che le imprese stanno vivendo, gli strumenti messi a disposizione dal legislatore per sostenere l’occupazione sono vari. Oltre alla misura estrema del licenziamento, i datori di lavoro possono ricorrere ai cosiddetti ammortizzatori sociali. Si tratta di tutte quelle misure di sostegno al reddito finalizzate ad evitare che i lavoratori, che nella normalità dei casi traggono dall'attività lavorativa il sostentamento per sé e per le proprie famiglie, rimangano privi di retribuzione quando il datore di lavoro non sia in grado, per motivi legittimi, definiti anche "cause integrabili", di ricevere la prestazione lavorativa e di conseguenza non abbia più l'obbligo di corrispondere la retribuzione.

Le soluzioni adottabili sono differenti e dipendono dal fatto che il disagio del lavoratore sia conseguenza di una difficoltà aziendale congiunturale, strutturale o strutturale irreversibile. A tal fine, si può ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, se la difficoltà aziendale è congiunturale; alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, se la difficoltà aziendale è strutturale e alla Mobilità, se la difficoltà aziendale è strutturale ed irreversibile.

Nei casi in cui non sia possibile ricorrere né alla Cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) né alla Mobilità, perchè la normativa vigente non lo consente, il nostro Ordinamento prevede, in ipotesi di comprovata difficoltà occupazionale, di poter accedere comunque ai benefici dei citati ammortizzatori sociali, derogando eccezionalmente alla normativa vigente (legge n. 223/1991). Si parla di Ammortizzatori sociali in deroga, il cui ricorso è condizionato dalle risorse messe a disposizione di anno in anno dalla legge Finanziaria.
Anche per il 2011, le aziende che non possono accedere agli ammortizzatori ordinari (per esempio aziende commerciali, artigianato, credito e assicurazioni) potranno ricorrere a quelli in deroga.

Dunque, anche per l’anno in corso è previsto il ricorso agli strumenti di supporto in deroga per sostenere i lavoratori licenziati o sospesi come, per esempio: la Cig in deroga, l’indennità di mobilità in deroga e l’indennità equivalente.

La Cig in deroga opera non soltanto nei confronti dei dipendenti delle aziende esclusi dalla Cig ordinaria o straordinaria, ma anche nei confronti di dipendenti di aziende che hanno esaurito la possibilità di ricorrere agli strumenti ordinari e non sono in grado di riavviare l’attività lavorativa. Per poter accedere alla Cig in deroga, il lavoratore deve possedere un’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni presso lo stesso datore di lavoro.

L’indennità di mobilità in deroga si rivolge ai lavoratori regolarmente in stato di disoccupazione che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, non presentano i requisiti individuali richiesti dalla legge per il riconoscimento della mobilità ordinaria.

Analogamente è riconosciuta l’indennità equivalente alla mobilità a tutti quei disoccupati senza requisiti, il cui precedente lavoro si è sciolto per licenziamento, per giustificato motivo, per procedure collettive o per disdetta del contratto di apprendistato.
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