Anche per il 2011 è possibile utilizzare i voucher lavoro
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 23 marzo 2011
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Il Dl 225/2010, convertito nella legge n. 10/2011, oltre a prevedere lo spostamento in avanti dei termini previsti da disposizioni legislative, ha annunciato norme specifiche che modificano regimi tributari e previsioni prospettiche riguardanti le problematiche attuali.
Tra le proroghe più significative, vi sono quelle che riguardano l’utilizzo dei voucher da parte di tutti i lavoratori e l’utilizzo per tutto il 2011 degli ammortizzatori sociali.
A tal fine, sono stati predisposti due schemi di Dpcm – ora all’esame della Commissione per la semplificazione e delle commissioni competenti per materia del Senato – destinati proprio ad allungare i termini previsti dal decreto Milleproroghe.
Voucher. Un anno ancora di deroga per il lavoro accessorio è stato previsto dal Decreto legge n. 225/2010. Per tutto il 2011, infatti, potranno essere utilizzati da parte di tutti i datori di lavoro, in ogni settore produttivo compresi gli enti locali, i voucher lavoro. I buoni potranno essere utilizzati nei confronti di soggetti titolari di contratto di lavoro part-time o percettori di sostegni al reddito. In particolare, ci si rivolge ai percettori di prestazioni di integrazione salariale e ai percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione, come per esempio: disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili. In caso di utilizzo dei voucher è, comunque, previsto un limite massimo dei compensi per ogni singolo percettore che è di 3mila euro per anno solare. Inoltre, sempre per tutto il 2011, è garantita l'equivalenza tra gli ammortizzatori sociali percepiti dai lavoratori sospesi e quelli beneficiari di trattamenti in deroga.
Ammortizzatori sociali. L’impiego degli ammortizzatori sociali, già sperimentato per gli anni 2009 e 2010, viene confermato per tutto il 2011 in tutti i settori produttivi e anche nei confronti degli enti locali. La proroga dell’utilizzabilità di risorse finanziarie riguarda soprattutto il caso delle indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti se vi è sospensione dal lavoro. La disposizione prevista nel Milleproroghe ha lo scopo di garantire il trattamento di equivalenza di tali prestazioni a quelle analoghe stabilite a favore dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga. Anche in questo caso, i soggetti che devono intendersi destinatari di questa proroga sono: i percettori di prestazioni di integrazione salariale e i percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).
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