Anche i condomini del pian terreno partecipano alle spese relative alle scale

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Le spese che hanno ad oggetto la statica di un edificio come quelle attinenti alle scale, vanno distribuite tra tutti i condomini, compresi quelli del pian terreno.

Ed infatti, le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicalo nell’articolo 1117 del Codice civile, anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario; ed infatti, anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio.

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 21886 depositata il 5 dicembre 2012.
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