Anagrafe dei rapporti finanziari. Novità per le comunicazioni
Pubblicato il 25 maggio 2022
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Modifiche alle precedenti disposizioni in materia di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, comma 6, DPR n. 605/1973, sono stabilite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 176227 del 23 maggio 2022.
In via generale, le novità si sono prefisse lo scopo di:
- ottimizzare l’elaborazione delle comunicazioni in ingresso;
- migliorare la rappresentazione di alcuni dati qualificativi dei rapporti finanziari;
- migliorare e precisare le istruzioni amministrative sulle modalità di calcolo della giacenza media;
- chiarire la semantica dei saldi e dei movimenti dei rapporti per cui tali valori sono previsti;
- adeguare i termini di conservazione delle informazioni contabili a quelli previsti dall’articolo 11, comma 3, Dl n. 201 del 2011.
Comunicazioni all’anagrafe dei rapporti finanziari: novità dal 2023
Il testo del provvedimento prevede che le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2023; la comunicazione dei dati contabili riferiti al 2022 andrà effettuata secondo le nuove specifiche tecniche fornite.
Scadenza per le comunicazioni mensili e annuali
Tra le modifiche vi è lo spostamento del termine per la comunicazione mensile all’ultimo giorno lavorativo del mese per allineare l’acquisizione dei dati con l’avvio dell’elaborazione, che è posta all’inizio del mese solare successivo. Si specifica che il sabato è considerato giorno non lavorativo.
Nuovo termine anche per la scadenza della comunicazione integrativa annuale: dall’attuale data del 15 febbraio si passa all’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (anche in tale caso il sabato è considerato giorno non lavorativo). Viene, pertanto, concesso più tempo agli operatori finanziari per effettuare l’adempimento.
Con riferimento alla scadenza tecnica del cosiddetto “consolidamento”, vale a dire il periodo oltre il quale si intendono confermati i valori comunicati per saldi e movimenti dei rapporti, precedentemente prevista 90 giorni dopo il termine della comunicazione annuale (quindi al 16 maggio), viene fissata al 30 aprile.
Durante il consolidamento è possibile per l’operatore finanziario inviare comunicazioni integrative e correttive in modalità ordinaria.
Specifiche tecniche: gli aggiornamenti
La nuova versione dell’allegato 1 riporta la modifica al termine per l’annullamento della comunicazione dei dati contabili, che potrà avvenire entro la fine del mese solare in cui è stata inviata la comunicazione da annullare.
Per quanto riguarda l’allegato 2:
- per le carte di credito, al posto del codice rapporto 15 sono stati inseriti nuovi codici rapporto (codice 25, 27, 28, 29, 30), per distinguere i prodotti finanziari in base al loro funzionamento, agli utilizzatori della carta e alla diversa rilevanza dei rispettivi dati contabili;
- per le carte di debito e i bancomat viene istituito un nuovo tipo rapporto (codice rapporto 26) destinato ad acquisire ogni carta non prepagata che comporti l’addebito diretto delle spese, in maniera distinta rispetto al rapporto di provvista;
- vengono evidenziati i rapporti tenuti in valuta virtuale, in metalli preziosi e altri asset finanziari.
Ciò risponde all’esigenza di tracciare rapporti tenuti in qualsivoglia valuta, anche di natura innovativa, rimanendo predisposti per la raccolta di eventuali rapporti corrispondenti a nuove tipologie di servizi o prodotti per cui la legge preveda la comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari.
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