Ammortizzatori sociali in deroga Flessibilità regionale
Pubblicato il 09 novembre 2016
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Il correttivo al Jobs Act ha modificato, tra le altre cose, l’art. 44 del Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) ampliando la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 dell'1 agosto 2014, fino al 50% delle risorse alle stesse attribuite.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 34 del 4 novembre 2016, ha fornito precisazioni ed indicazioni operative in materia chiarendo che le Regioni e le Province autonome devono assegnare le risorse attribuite preferibilmente per interventi destinati alle aree di crisi industriale complessa.
Evidenzia, inoltre, la circolare che, per i trattamenti che hanno inizio entro la fine del 2016, è possibile decretare anche dopo tale data ma non oltre il 31 dicembre 2017.
L’INPS è autorizzato ad erogare il trattamento a seguito dell’adozione, da parte di Regioni e Province autonome, di decreti di concessione relativi a periodi anteriori al 2016 che devono essere adottati entro e non oltre il 30 novembre 2016.
E’, infine, possibile utilizzare le risorse a disposizione per gli ammortizzatori sociali in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016 purché i relativi provvedimenti di concessione siano adottati entro il 31 dicembre 2016.
La circolare si conclude con l’elencazione delle risorse assegnate a Regioni e Province autonome, con il dettaglio di quelle stanziate secondo la nuova ripartizione del 50%.
- eDotto.com – Edicola del 7 novembre 2016 - Ammortizzatori in deroga Flessibilità – Schiavone
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