Ammortizzatori in deroga Flessibilità
Pubblicato il 07 novembre 2016
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Il c.d. correttivo al Jobs Act ha inserito il comma 6-bis all’art. 44, D.Lgs. n. 148/2015, per cui, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50% anche in deroga ai criteri stabiliti dal D.I n. 83473/2014, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa.
Stante quanto sopra, in Regione Lombardia, in data 27 ottobre 2016, è stato firmato l’Addendum all’accordo quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 per poter utilizzare la flessibilità del 50%.
La quota di "riserva" prevista dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, fino ad un massimo del 50% delle risorse finanziarie, sarà utilizzata prioritariamente per consentire l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga da parte delle seguenti tipologie di aziende, ad integrazione di quelle già individuate nell’Accordo Quadro sottoscritto tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016:
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aziende che, a seguito dei controlli operati dall’ INPS successivamente alla decretazione, risultano con matricole sospese o cessate;
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aziende che hanno presentato la domanda oltre il termine dei 20 giorni e oltre il periodo di CIGD richiesto, in presenza di giorni decretabili al netto delle decurtazioni operate in base all'art. 2, comma 7 del D.I. n. 83473/14;
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aziende, ivi comprese le aziende in procedura concorsuale o in liquidazione, che non siano in grado di documentare espressamente la certezza della continuità aziendale ed occupazionale, ma per le quali sia evidenziata (e comprovabile) la continuazione di azioni concrete volte a perseguirle, attraverso la cessione, anche parziale, dell'azienda o di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa.
- eDotto.com – Edicola del 25 ottobre 2016 - Correttivo al Jobs Act Guida operativa – Schiavone
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