Ammissione al passivo fallimentare. Basta l’estratto di ruolo

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Ammissione al passivo fallimentare. Basta l’estratto di ruolo

Per l’ammissione allo stato passivo di crediti tributari e previdenziali è sufficiente allegare gli estratti di ruolo a questi relativi non essendo necessario provare la regolare notifica delle cartelle o degli avvisi al fallito in bonis o al curatore.

E’ sulla scorta di questo assunto che è stata ribaltata, dai giudici di Cassazione, la decisione con cui il Tribunale aveva rigettato un’opposizione presentata dall’Agenzia di riscossione avverso lo stato passivo del fallimento di una Srl.

Vicenda esaminata

Il concessionario aveva avanzato domanda di ammissione allo stato passivo quale creditore della società, sia per crediti tributari che previdenziali, allegando gli estratti di ruolo di tutti i crediti esattoriali e le relate di notifica solo di alcune cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.

In detto contesto, il giudice fallimentare aveva ammesso al passivo i soli crediti concernenti le cartelle o gli avvisi per i quali erano state provate le regolari notifiche al fallito o al curatore.

Per contro, era stato ritenuto che il credito residuo non potesse essere ammesso al passivo non avendo il ricorrente provato la notificazione e ciò sull’assunto che il ruolo, in mancanza di notifica, non poteva essere posto in riscossione né nelle forme della cosiddetta esecuzione fiscale né in quelle della esecuzione concorsuale.

Contro questa statuizione, la società di riscossione ha avanzato ricorso in sede di legittimità ottenendo ivi ragione.

La decisione della Cassazione

La Suprema corte, con ordinanza n. 20784 del 5 settembre 2017, ha, infatti, cassato il decreto impugnato e rinviato, anche per le spese, al Tribunale in diversa composizione.

Nella propria decisione, gli Ermellini hanno fornito un’ampia disamina della giurisprudenza esistente in materia, concorde nell'affermare la legittimità della domanda di ammissione al passivo della società di riscossione che sia presentata sulla base del solo ruolo, senza che occorra, ossia, la previa notifica della cartella esattoriale.

Differenza tra ruolo e estratto di ruolo

Nel testo, viene anche ricordata la differenza tra il concetto di "ruolo" – provvedimento proprio dell’ente impositore, ossia atto potestativo contenente una pretesa economica dell’ente – e quello di "estratto di ruolo" – elaborato informatico contenente gli elementi della cartella senza alcuna pretesa impositiva.

Orbene, nella ordinanza vene precisato che, nonostante la differenza sostanziale tra i due concetti, comunque, “l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale”.

E per come anche di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non solo il ruolo ma anche l’estratto di ruolo è idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto di credito. Non si può, infatti, imporre all’agente di riscossione un onere maggiore, “equivalente ad esigere inammissibilmente un titolo esecutivo in allegazione del proprio credito”.

Per l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti insinuati dai concessionari della riscossione dei tributi, in definitiva, è sufficiente la produzione del solo estratto di ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella.

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