Amministrazione di condominio. La mancata attivazione della procedura esecutiva non costituisce “mala gestio”

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I giudici di Cassazione, con ordinanza n. 20100 depositata il 2 settembre 2013, hanno rigettato il ricorso presentato da alcuni condomini contro il provvedimento con cui la Corte d'appello, dichiarata la cessazione della materia del contendere in una lite tra condomini ed amministratore, aveva posto le spese, in base al criterio della soccombenza virtuale, a carico dei primi, escludendo le lamentate gravi irregolarità nella gestione del condominio dagli stessi rappresentate.

Confermando la statuizione dei primi giudici, in particolare, la Suprema corte ha ritenuto che la mancata riscossione dei canoni condominiali dai condomini morosi non costituisse, di per sé, atto di cattiva gestione da parte dell'amministratore di condominio in quanto lo stesso aveva provveduto alla notificazione degli atti di precetto a cui non aveva poi dato seguito con un'azione esecutiva in considerazione della non sicura solvibilità dei condomini.
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