Amministratori giudiziari con compensi contenuti
Pubblicato il 26 settembre 2015
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Nella seduta del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015, è stato approvato, in via definitiva, uno schema di decreto presidenziale che, in attuazione dell’articolo 8 del Decreto legislativo n. 14/2010, fissa le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione.
Nel comunicato di fine seduta, viene evidenziato come l’elaborato preveda dei compensi sensibilmente contenuti rispetto a quelli attualmente liquidati dagli uffici giudiziari.
In considerazione degli elementi di connessione tra i procedimenti di prevenzione disciplinati dal Codice antimafia e le procedure concorsuali, viene spiegato che il modello di riferimento adottato dal decreto è quello che disciplina la materia dei compensi per il curatore fallimentare e il commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, pur prevedendo un adattamento che tiene conto dei criteri propri della materia fallimentare.
La riduzione prevista per l’amministratore giudiziario, tuttavia, tiene espressamente conto della particolare delicatezza dell’incarico in contesti di criminalità organizzata.
Il compenso viene, quindi, stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, stimato sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, oppure al reddito prodotto dai beni.
Il valore dell’azienda a cui viene dato rilievo – viene precisato - non deve essere confuso con il fatturato, né con i ricavi lordi, ma va determinato detraendo i debiti.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Stretta sui compensi degli amministratori – N.T.
- ItaliaOggi, p. 34 – Beni sequestrati, mini-parcelle – Ciccia Messina
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