Amministratore risponde se impedisce controllo

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Amministratore risponde se impedisce controllo

E’ stata confermata dalla Suprema corte la decisione di condanna disposta nei confronti dell’amministratore di una Srl per i reati di impedito controllo e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

L’imputato era stato accusato di aver impedito ed ostacolato lo svolgimento delle attività di controllo e di verifica amministrativa della società, nonchè di informazione e consultazione legalmente attribuite ai soci non amministratori.

Inoltre, era stato chiamato a rispondere anche per essersi sottratto agli obblighi civili derivanti dall’ordinanza emessa dal tribunale ex articolo 700 del Codice processuale civile e con la quale gli era stato ordinato di far consultare, al socio che ne aveva fatto richiesta, i libri sociali, i contratti e altri documenti.

Impedita verifica attività società

Respingendo gli specifici motivi di doglianza avanzati dal ricorrente, la Corte di cassazione – sentenza n. 47307 del 10 novembre 2016 – è intervenuta a ribadire alcuni principi in materia di impedito controllo.

In particolare, è stato sottolineato come il reato proprio di cui all’articolo 2625, primo comma, del Codice civile, sia finalizzato a presidiare, in modo specifico, le funzioni di controllo esercitabili da parte del socio sulla gestione e amministrazione della società.

Ne consegue che per la relativa configurazione non rileva ogni eventuale attività societaria cui venga impedito al socio di partecipare, essendo necessario che l’impedimento attenga in modo specifico alle funzioni di controllo di regolarità della gestione.

In definitiva, si deve ritenere che la norma di riferimento postuli una condotta necessariamente attiva dell’amministratore della società, attuata mediante la distrazione o distruzione dei documenti sociali ovvero mediante l’impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno.

Tale incriminazione, del resto, non può ritenersi esclusa dalla possibilità del socio non amministratore di acquisire i dati richiesti consultando le banche dati. Lo stesso è infatti titolare di un diritto potestativo “pieno” all’ostensione dei libri e documenti societari, salva l’ipotesi di una richiesta meramente emulativa.

Mancata esecuzione provvedimento giudiziario

Per quel che concerne l’ulteriore reato contestato all’imputato, i giudici di legittimità hanno inteso ribadire il principio di diritto secondo cui integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la condotta dell’amministratore che, in violazione del provvedimento di sequestro giudiziario delle quote sociali, opponga al custode giudiziario una condotta ostruzionistica, omettendo di consegnare i documenti contabili ed amministrativi, ed impedendo, così, la ricostruzione dell’entità del patrimonio sociale.

Trattasi, in questo caso, di comportamento elusivo di un obbligo non coattivamente eseguibile.

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