Altri casi di contrabbando depenalizzati, solo sanzione amministrativa
Pubblicato il 30 settembre 2017
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E’ stata annullata dalla Cassazione la sentenza di condanna per il reato di cui al combinato disposto degli articoli 70 del Dpr n. 633/1972 e 292 del Dpr n. 43/1973, impartita nei confronti di un uomo accusato di avere sottratto al pagamento dei diritti di confine, violando le norme sull’Iva, l’importazione nel territorio nazionale di una barca a diporto di rilevante valore, beneficiando illegittimamente del regime di cui all’articolo 216 del Testo unico delle leggi doganali.
La decisione impugnata è stata, in particolare, cassata in quanto il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato.
Reato oggetto di depenalizzazione
Il reato in oggetto, infatti, è stato depenalizzato ex articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo n. 8/2016, ai sensi del quale non costituiscono reato e sono soggette alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad esclusione, per quanto riguarda le fattispecie non previste dal Codice penale, di quelle comprese nell’elenco allegato al decreto medesimo.
La contestata fattispecie di contrabbando, di cui al combinato disposto degli articoli sopra richiamati, è punita con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, e non risulta ricompresa nell’allegato appena citato.
Ne consegue che la stessa, essendo stata oggetto della intervenuta depenalizzazione, è attualmente punita con la sola sanzione amministrativa.
La Corte di legittimità, in definitiva, con la sentenza n. 44940 del 29 settembre 2017, ha annullato, senza rinvio, la condanna impugnata, disponendo la trasmissione degli atti, per quanto di competenza, alla Agenzia delle dogane e dei monopoli competente.
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