Allontanamento dalla casa familiare. La Consulta estende le tutele
Pubblicato il 17 dicembre 2018
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Consulta: la competenza del tribunale ordinario va estesa alle lesioni volontarie lievissime commesse nei confronti di tutte le vittime di violenze domestiche, con contestuale possibilità di disporre la misura dell’allontanamento dalla casa familiare.
Anche su lesioni lievissime al figlio naturale decida il Tribunale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che attribuisce al giudice di pace la competenza sul reato, tentato o consumato, di lesioni volontarie lievissime in danno del figlio naturale.
Si tratta dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis, del convertito Decreto-legge n. 93/2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere).
Con quest’ultimo provvedimento, il legislatore aveva trasferito il reato di lesioni lievissime dalla competenza del giudice di pace a quella del Tribunale, al fine di elevare il livello di repressione della violenza domestica.
Anche per questa fattispecie, considerata un reato-spia di violenze più gravi e abituali, veniva così resa possibile l’adozione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, interdetti al giudice di pace trattandosi di misura cautelare personale.
Tuttavia, incomprensibilmente, dalla competenza del giudice ordinario era rimasto escluso il reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale.
Di conseguenza, si era venuto a creare un regime differenziato rispetto al figlio adottivo, regime sottoposto all’esame della Corte costituzionale e ritenuto da quest’ultima irragionevole nonché lesivo del principio di uguaglianza e discriminatorio.
La declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 236 del 14 dicembre 2018, ha prodotto anche un effetto estensivo rispetto ad altri soggetti vittime di violenza domestica, con il risultato di rafforzarne la tutela.
Estensione per tutte le vittime di violenze domestiche
In via consequenziale, infatti, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, anche nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582, secondo comma, del Codice penale, per fatti commessi contro gli ascendenti e i discendenti nonché quando la violenza è rivolta al coniuge, anche se separato o divorziato, all’altra parte dell’unione civile, ancorché cessata, alla persona legata al colpevole da un rapporto affettivo e con lui convivente in modo stabile.
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