Alle Sezioni unite la nullità da omesso avvertimento in sede di alcoltest

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La Quarta sezione penale della Cassazione, con ordinanza n. 43847 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto opportuno, “in considerazione della possibilità di soluzioni interpretative in radicale contrasto” rimettere alle Sezioni unite la questione relativa all'accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcol nel caso di mancato avvertimento, alla persona da sottoporre al controllo dell'alcoltest, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

In particolare, viene chiesto al Supremo Collegio di esprimersi sulla nullità che discende da tale omesso avvertimento, se, ossia, la medesima possa ritenersi sanata se non eccepita dall'interessato prima del compimento dell'atto ovvero immediatamente dopo ai sensi dell'articolo 182, comma 2 del Codice di procedura penale.

Da precisare, altresì, nel caso in cui si ritenga verificata la decadenza, entro quale termine e con quali mezzi la nullità possa essere eccepita.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 – Alcoltest senza l'avvocato, la parola alle Sezioni unite – Caprino

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