Aliquote contributive 2013 dovute per lavoratori, artigiani, commercianti
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 14 febbraio 2013
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Due contemporanee circolari – la n. 22 e la n. 24, dell’8 febbraio 2013 - stabiliscono rispettivamente i nuovi importi delle aliquote contributive dovute dal datore di lavoro con denuncia mensile analitica Uniemens per i lavoratori dipendenti e i nuovi importi delle aliquote contributive dovute dagli artigiani e i commercianti.
La 22 Inps. LAVORATORI
Il valore, per il 2013, del minimale contributivo della generalità dei lavoratori – inclusi i lavoratori del Fondo volo e, dal 2010, i lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602, e i lavoratori delle cooperative sociali, in quanto completamente equiparati ai lavoratori d’impresa per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi - é indicato nella circolare Inps n. 22/2013. L’aggiornamento in base all’indice Istat – pari, nell’anno 2012, al 3% - indica l’importo di 47,07 euro giornalieri; 1.224,00 euro mensili.
Restano estranee al nuovo valore le retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca e la retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Ambito soggettivo.
Sono tenuti al trattamento retributivo nel rispetto dei minimali di cui sopra tutti i datori di lavoro, compresi quelli che non aderiscono ai contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
Non ne sono tenuti, al contrario, i datori di lavoro che eroghino somme, a loro carico, a titolo di integrazione di trattamenti di maternità, malattia, infortuni, Cig ed altre prestazioni mutualistiche di importo inferiore al predetto limite minimo.
Part time.
Impiegare lavoratori part-time, comporta che per essi la retribuzione minima oraria sia determinata rapportando alle giornate di lavoro settimanale a orario normale il minimo giornaliero e dividendo il risultato per il numero delle ore di orario normale settimanale stabilito dal Ccnl di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
ESEMPIO: con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, il minimale è di 7,06 euro l’ora.
Quanto all’aliquota aggiuntiva (articolo 3-ter, legge n. 438/1992) a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, la circolare n. 22/2013 stabilisce che, nel 2013, la prima fascia di retribuzione pensionabile, oltre la quale è dovuto il contributo dell'1%, sale a 45.530 euro annui (3.794,00 euro mensili).
Il massimale, tanto per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a un fondo pensionistico obbligatorio quanto per i lavoratori che optino per la pensione con il sistema contributivo, è pari a 99.034 euro. Il massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato è confermato, per l’anno 2013, in € 67,14.
ATTENZIONE: la regolarizzazione dei contributi di gennaio 2013, per non aver il datore tenuto conto degli adeguamenti, potrà essere effettuata entro il 16 maggio 2013, senza aggiunta di sanzioni.
Si avvisa che l’Inps non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione, informazioni reperibili nel Cassetto previdenziale dedicato. In “Dati del mod. F24”, sarà possibile visualizzare e stampare il Pdf del modello utile al versamento.
La 24 Inps. ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Con circolare n. 24/2013, l’Istituto previdenziale comunica la contribuzione di artigiani e commercianti. Ai fini dell’Ivs, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione è pari, per il 2013, a € 15.357,00, corrispondente alle aliquote del 21,75% e del 18,75% per gli artigiani e del 21,84% e 18,84% per i commercianti (* si veda tabella in basso).
Scatta dunque il primo aumento, dello 0,45%, voluto dal Dl c.d. "SalvaItalia", che si ripeterà annualmente fino a raggiungere il 24%.
Restano lo sconto del 50% per gli esercenti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni Inps, e del 9% previsto per i più giovani (coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni), regime di favore valido sino al compimento di quella età. Resta anche, per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, la maggiorazione dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. E con essa, dovuto da artigiani e commercianti, il contributo di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità.
Minimale.
Come scritto più sopra, per l’anno 2013, il reddito minimale su cui è calcolato l'importo da versare è pari a 15.357 euro, cifra ottenuta moltiplicando per 312 la retribuzione minima giornaliera (47,07 euro) in vigore dall'1 gennaio 2013 per il calcolo dei contributi in favore dei lavoratori dei settori in questione, aumentata di 671,39 euro.
Le aliquote base dell’anno in corso e gli importi dovuti, suddivisi per comparto ed età, sono perciò:
Artigianato:
- 21,75% per i titolari e i coadiuvanti/coadiutori con più di 21 anni (3.347,59 euro);
- 18,75% per coadiuvanti/coadiutori che non superano i 21 anni di età (2.886,88 euro).
Commercio:
- 21,84% per i titolari e i coadiuvanti/coadiutori con più di 21 anni (3.361,41 euro);
- 18,84% per coadiuvanti/coadiutori che non superano i 21 anni di età (2.900,70 euro).
In ipotesi di versamenti dovuti per periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul minimale va rapportato a mese.
Queste percentuali sono applicabili fino a un reddito d'impresa 2012 pari a 45.530 euro, superato il quale limite, all'eccedenza va applicata l'aliquota maggiorata di un punto percentuale, anche per i lavoratori più giovani. L’importo, ovvero il "contributo a conguaglio", sommato a quanto dovuto per il minimale, va considerato come acconto per il totale del reddito d'impresa prodotto nel 2013 e va versato secondo i tempi e le modalità previste per la dichiarazione dei redditi.
Massimale.
Il reddito massimo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs 2013 è di 75.883 euro, limite da riferire a ogni lavoratore, non già all'impresa intesa complessivamente. L’importo, però, è valido per gli iscritti alla "Gestione" prima dell'1 gennaio 1996 o che possono far valere tale anzianità contributiva; per gli altri, il massimale individuale 2013 è pari a 99.034 euro e non è frazionabile per mese.
Scadenze. Quattro date
Per i contributi dovuti sul minimale di reddito, le date di scadenza sono:
- 16 maggio 2013
- 20 agosto 2013
- 18 novembre 2013
- 17 febbraio 2014.
Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, le scadenze sono invece le medesime previste per i pagamenti Irpef derivanti dalla dichiarazione dei redditi (saldo 2012, primo e secondo acconto 2013).
Versamenti.
I pagamenti vanno effettuati per il solo canale telematico, tramite il modello unico di versamento F24. A tale scopo, è attivo il "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti", accessibile tramite Pin dal sito Internet dell'Istituto. Dal 2013, le informazioni al contribuente saranno consultabili e prelevabili scegliendo l'opzione "Dati del mod. F24", contenuta nel Cassetto previdenziale dedicato.
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