Aliquota Iva in caso di cessione di fabbricati strumentali
Pubblicato il 21 gennaio 2010
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La Commissione studi tributari del notariato è intervenuta in materia di applicazione dell'aliquota Iva in caso di cessione di fabbricati strumentali.
In particolare, con lo studio n. 88-2009/T, viene spiegato come sia assoggettata ad Iva la cessione di un fabbricato strumentale in corso di ristrutturazione edilizia, posta in essere da un soggetto Iva, in quanto operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'art 10 nn 8-bis e 8-ter, poiché riguarda un bene ancora nel ciclo produttivo. In questi casi, l'aliquota Iva applicabile è stabilita nel 20%, nel 10% o nel 4% della base imponibile e potrà essere stabilita solo a seguito della concreta individuazione dell'oggetto della cessione nel momento della cessione stessa.
Lo studio 152-2009/T, ha invece ad oggetto la divisione ereditaria stipulata all’estero avente per oggetto immobili posti all’estero e immobili posti in Italia. In particolare, precisano i Notai, l'imposta di registro non va applicata sui negozi che coinvolgono il trasferimento di diritti su immobili posti all'estero; per contro, sugli immobili collocati in Italia si sconta l'aliquota dell'1%, propria degli atti dichiarativi. La misura delle ipo-catastali è, in ogni caso, fissa quando l'eccedenza sia riferibile agli immobili posti all'estero e proporzionale quando l'eccedenza sia riferibile a immobili italiani.
- ItaliaOggi, p. 22 – Fabbricati strumentali, occhio alla cessione - Poggiani
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