Albo amministratori giudiziari, le regole
Pubblicato il 12 febbraio 2016
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2016 è stato pubblicato il Decreto del ministero della Giustizia del 26 gennaio 2016, contenente le modalità di tenuta e di accesso all’Albo degli amministratori giudiziari.
Albo informatico, modalità iscrizione
Si prevede, in particolare, che l'Albo degli amministratori giudiziari - dei soggetti, ossia, deputati all’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi dell’articolo 35 del Codice delle leggi antimafia (Decreto legislativo n. 159/2011) - venga tenuto con modalità informatica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari (Decreto del ministero della Giustizia n. 160/2013), ed in conformità anche a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.
Il medesimo Albo è distinto in una parte pubblica, consultabile sul sito istituzionale del ministero della Giustizia, e in una parte riservata, tenuta presso i Sistemi informatici del medesimo dicastero, con modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Nel testo del decreto, sono illustrate anche le modalità di presentazione della domanda d'iscrizione e il relativo procedimento.
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