Al via la richiesta del bonus per le donne disoccupate

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Con il messaggio n. 12212, del 29 luglio 2013, l'Inps comunica che dal 30 luglio 2013, nel Cassetto previdenziale per aziende ed aziende agricole del sito www.inps.it, è disponibile il modulo 92-2012 (allegato n. 3 del messaggio) per chiedere la fruizione del beneficio contributivo riservato a chi assume, dal 1° gennaio 2013, un lavoratore rientrante nelle seguenti categorie, evidenziate dalla legge n. 92/2012:
- uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

- donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Alla luce dei chiarimenti del Ministero del lavoro, rese con la circolare n. 34, del 25 luglio 2013, l'Istituto precisa che deve essere considerata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo di sei o ventiquattro mesi:

- non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;

- né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

I datori di lavoro potranno pertanto applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” ovvero ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Si ricorda che la circolare 34/2013 del ministero del Lavoro spiega, anche, che le agevolazioni per le nuove assunzioni si applicano non solo ai contributi sociali dovuti all’Inps, ma anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail.
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