Al via la compilazione dei modelli 770/2023

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Al via la compilazione dei modelli 770/2023

Come di consueto, entro il prossimo 31 ottobre, i sostituti d’imposta ed i loro intermediari sono chiamati a predisporre ed a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2023 ovverosia il dichiarativo concernente le ritenute fiscali operate, versate ed i crediti riconosciuti ai sostituiti ed utilizzati in compensazione, che completa, unitamente alla Certificazione Unica, la c.d. dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Per il periodo d’imposta 2022, il modello 770/2023 e le sue specifiche tecniche sono state approvate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 27 gennaio 2023, n. 25954.

Dichiarazione dei sostituti d’imposta

Come anticipato in premessa, la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti:

  • la Certificazione Unica, con la quale i sostituti d’imposta, ivi incluse le Amministrazioni dello Stato, comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi ai redditi corrisposti dal sostituito, alle ritenute operate, nonché agli altri dati contributivi ed assicurativi. La predetta certificazione contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, le indennità di fine rapporto, le prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni ed i redditi diversi, nonché i dati previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno corrente con riferimento al periodo d’imposta precedente. Normalmente, tale adempimento deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo rispetto al periodo fiscale di riferimento;
  • il Modello 770, con il quale i sostituti d’imposta, ivi incluse le Amministrazioni dello Stato, comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali sulle ritenute operate nell’anno d’imposta precedente, i relativi versamenti, nonché il riepilogo degli eventuali crediti e compensazioni effettuate. La trasmissione telematica del modello va effettuata, generalmente, entro il 31 ottobre dell’anno successivo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.

Il Modello 770/2023 deve essere presentato, entro l’ordinario termine del 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica:

  1. direttamente dal sostituto d’imposta;
  2. tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998;
  3. tramite altri soggetti incaricati, per le Amministrazioni dello Stato;
  4. tramite società appartenenti al gruppo.

Si rammenta che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre in via telematica.

ATTENZIONE: I due adempimenti sopra descritti devono intendersi parte di un’unica dichiarazione, vale a dire quella dei sostituti d’imposta. Ciò assunto risulta fondamentale, ai fini di una corretta predisposizione dei modelli, disporre opportuni controlli e quadrature, sia relativamente alle ritenute operate e versate sia in ordine ai crediti maturati/corrisposti e oggetto di compensazione.

L’intermediario abilitato incaricato alla trasmissione del modello 770/2023 deve provvedere a consegnare la copia della dichiarazione effettuata al sostituto d’imposta entro il termine di 30 giorni dal termine previsto per la presentazione del modello e dovrà conservare la documentazione, anche ai fini di eventuali controlli, sino al 31 dicembre 2028 (art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Soggetti obbligati alla presentazione e operazioni societarie

Sono generalmente tenuti alla presentazione del modello 770/2023 tutti i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte sui redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti di assicurazioni sulla vita, vincite ed altri proventi finanziari, utili e altri proventi equiparati, nonché tutti coloro che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988.

Per l’individuazione delle corrette modalità di esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie, sarà necessario distinguere i casi in cui la predetta operazione determini o meno l’estinzione del sostituto d’imposta.

Nel caso di prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di un altro soggetto con estinzione del soggetto preesistente (fusioni per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sottoforma di ditta individuale, cessione o conferimento d’azienda, ecc.), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un’unica dichiarazione comprensiva dei periodi in cui il sostituto d’imposta precedente ed estinto ha operato.

Nel caso di operazioni straordinarie societarie o successioni avvenute nel corso nel 2022 o del 2023, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2023, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri esponendo distintamente le situazioni riferibili ad esso ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Con riferimento a tali ultimi soggetti i dati da indicare sono quelli relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di effettiva cessazione dell’attività ovvero la data in cui si è verificato l’evento, ovviamente riferibili all’anno 2022. Si precisa che, comunque, il quadro SX deve essere “unico”, sicché deve riguardare sia i dati del dichiarante che quelli dei soggetti estinti.

Si rammenta che i quadri dei soggetti estinti dovranno essere identificati con il codice fiscale proprio del sostituto d’imposta cessato e dovrà essere compilata la casella “Eventi eccezionali” del frontespizio.

Nelle ipotesi di non prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto (casi di liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione andrà presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto, avendo cura di specificare, nel frontespizio del modello, al riquadro “dati relativi al sostituto” e nei quadri che compongono la dichiarazione, i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale. Il soggetto che presenta la dichiarazione (liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore) dovrà riportare i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio dedicato ai dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione.

Laddove, invece, l’operazione straordinaria non determini l’estinzione del sostituto, la dichiarazione dovrà essere compilata secondo le regole generali.

NOTA BENE: Nel caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto, nella compilazione dei quadri ST ed SV, dovranno essere opportunamente utilizzati i codici “K” e “L” al campo “note”. Nelle ipotesi di cessione di contratto ex art. 1406, Cod. Civile, ovvero nelle ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda, i tributi concernenti le rate residue dell’addizionale regionale all’IRPEF, del saldo o primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all’IRPEF, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni prelevato dal sostituto d’imposta per effetto del passaggio del dipendente senza soluzione di continuità e senza estinzione del precedente sostituto d’imposta, dovranno essere identificati con il codice “N” al campo “note”.

Frontespizio e flussi di trasmissione del Modello 770

Il frontespizio costituisce la prima sezione del modello 770.

Oltre ai dati concernenti i diritti in materia di privacy, il frontespizio contiene i quadri relativi al tipo di dichiarazione, ai dati anagrafici del sostituto d’imposta ed del rappresentante legale ovvero altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla redazione della dichiarazione, all’impegno alla presentazione telematica.

Quanto alla tipologia di dichiarazione, salvo i casi di primo invio, è possibile operare una delle seguenti scelte:

  • Correttiva nei termini, per i casi in cui il sostituto intenda rettificare o integrare, entro gli ordinari termini di scadenza per la presentazione, una dichiarazione già presentata. In tale ipotesi, dovranno essere “ricompilate” tutte le parti del modello, avendo cura di inserire al campo "Protocollo dichiarazione inviata" quello corrispondente alla dichiarazione già trasmessa da correggere o integrare. La nuova comunicazione sostituirà integralmente la precedente individuata attraverso il predetto numero di protocollo;
  • Dichiarazione integrativa, per i casi in cui, oltre i termini ordinari di presentazione del modello, si intende rettificare o integrare una precedente dichiarazione. Anche in questo caso, la nuova dichiarazione dovrà essere interamente “ricompilata”, avendo cura di indicare al campo "Protocollo dichiarazione inviata" quello corrispondente alla dichiarazione già trasmessa da rettificare o integrare. La dichiarazione integrativa è, chiaramente, presentabile solo laddove sia stata presentata una dichiarazione “originaria”.

Si rammenta, altresì, che nel frontespizio della dichiarazione, al campo "Redazione della dichiarazione" dovranno essere compilate le due sezioni denominate Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata” con specifica della tipologia di invio e ipotesi di casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX.

Quanto alla "Tipologia di invio", dovrà essere inserito il codice:

  • “1”, nel caso in cui si stia trasmettendo un unico flusso contenente tutti i dati riferiti alle diverse tipologie di redditi dichiarabili nel modello 770 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
  • “2”, nel caso in cui il modello 770 si componga di due separati invii secondo le diverse tipologie di redditi presenti. Tale opzione è utilizzabile anche laddove il sostituto non si avvalga di soggetti incaricati alla trasmissione.

Nel caso in cui il predetto quadro sia compilato con tale ultima opzione, bisognerà barrare, all’apposita sezione, i quadri concernenti la dichiarazione da trasmettere ed inserire alla sezione “Gestione separata” il codice fiscale del/dei soggetto/i incaricato/i che invia/inviano l’altra parte della dichiarazione (o in alternativa barrare la casella “Sostituto” se la trasmissione dell’ulteriore parte avviene “direttamente” da parte del sostituto), barrando la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato.

Il modello 770/2023 potrà essere trasmesso in un massimo di tre flussi che potranno ricomprendere, complessivamente, le cinque categorie di ritenute individuate.

In particolare, nel caso di invio separato, il flusso “locazioni” sarà vincolato al flusso “autonomo”. Non potrà, a titolo esemplificativo, essere inviato un flusso dipendenti e locazioni ed un flusso distinto “autonomo”, né un flusso dipendenti e autonomo ed un flusso distinto “locazioni”.

L’invio concernente “altre ritenute” dovrà invece essere agganciato ad uno dei tre flussi principali dipendente, autonomo e capitale.

In tal caso, eventuali crediti derivanti assumeranno il codice tributo del flusso principale:

  • codice tributo “6781” se il flusso “altre ritenute” viene inviato assieme con il flusso “dipendente”; 
  • codice tributo “6782” se il flusso “altre ritenute” viene inviato assieme con il flusso “autonomo”; 
  • codice tributo “6783” se il flusso “altre ritenute” viene inviato assieme con il flusso “capitale”; 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, eventuali crediti derivanti dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta di importo superiore ad euro 5.000 annui, per poter essere compensati orizzontalmente (su debiti differenti da quelli dei sostituti d’imposta, es. IVA, IRAP, INPS, etc.) dovranno essere assoggettati al c.d. visto di conformità.

“Gestione separata”

Sostituto d’imposta che ha effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente ed autonomo e decide di aderire alla Gestione separata.

Caso a)

“Doppio” intermediario

Invio 1

All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” ed essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”.

Invio 2

Il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo dovrà essere trasmesso barrando la casella “Autonomo” all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate”. Nella stessa sezione deve essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente barrando la casella “Dipendente”.

Caso b)

“Doppio” invio senza intermediario

Invio 1

All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Autonomo”.

Invio 2

All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”.

Caso c)

Intermediario solo su redditi di lavoro autonomo

Invio 1

All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”.

Invio 2

All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e dovrà essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”; nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”.

 

NOTA BENE: Laddove il sostituto non possa allegare i prospetti ST, SV o SX del modello 770, dovrà essere compilato il campo "Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX", con i codici:

  • “1” nel caso in di amministrazioni dello Stato che non sono obbligate alla compilazione dei predetti prospetti come da risoluzione n. 95/2017;
  • “2” nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta 2022 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.

In tal ultimo caso, l’invio del modello 770 potrebbe, infatti, essere comunque necessario per la gestione di eccedenze/crediti al quadro SX.

Modello 770/2023 – Compilazione dei quadri ST e SV

La struttura dei quadri ST ed SV è, praticamente, immutata. Il quadro ST si compone, infatti, delle seguenti quattro sezioni:

  • Sezione I (erario);
  • Sezione II (addizionale regionale);
  • Sezione III (ritenute su redditi di capitale);
  • Sezione IV (imposte sostitutive).

Quanto alle ritenute da lavoro dipendente del quadro ST erario, dovranno essere indicati il periodo di riferimento nel quale è avvenuta la trattenuta, l’importo trattenuto, gli eventuali crediti utilizzati a scomputo, l’importo versato con l’eventuale specifica di interessi in caso di ravvedimento, le annotazioni, il codice tributo e la data di versamento.

NOTA BENE: Devono essere riportati nei quadri ST ed SV anche:

  • i dati relativi ai versamenti tardivi inerenti al periodo d’imposta 2022 effettuati entro la presentazione della dichiarazione (ravvedimenti);
  • le ritenute operate a seguito di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  • il versamento del credito del trattamento integrativo recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
  • gli eventuali dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria.

Si rammenta che l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione deve essere effettuata in forma aggregata. Pertanto, vanno esposti in unico rigo, e solo nelle suddette sezioni, in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la sezione II, al Codice regione.

Ciò sempreché non vi siano diverse codifiche al campo “Note” del quadro ST. In tal caso andranno compilati, comunque, più righi.

Rispetto all’anno precedente, si noti che al campo "Note":

  • è stata eliminata l’annotazione “Q” relativa al versamento delle ritenute a seguito della ripresa della riscossione relativa agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009;
  • sono stati inseriti le nuove annotazioni “1”, “2” e “3” concernenti, rispettivamente:
    • i versamenti riferiti alle ritenute operate, nel mese di gennaio 2022, dai sostituti d’imposta aventi domicilio fiscale, sede legale e/o operativa, nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022, ai sensi dell’art. 6, comma 2, decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati). Tali versamenti dovevano essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione al 30 ottobre 2022;
    • i versamenti riferiti alle ritenute  effettuate, nel periodo tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022, dai sostituti d’imposta che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per l’emergenza dell’influenza aviaria. Tali versamenti dovevano essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione al 16 settembre 2022 ovvero in quattro rate di pari importo ogni 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022;
    • i versamenti riferiti alle ritenute operate, nel periodo tra il 1° aprile 2022 ed il 30 giugno 2022,  dai sostituti d’imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi domicilio fiscale, sede operativa o sede legale, nel territorio dello Stato. Tali versamenti dovevano essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione al 16 novembre 2022.

Per quanto concerne la gestione dei versamenti sospesi a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, anche quest’anno troveremo i punti “15” e “16”.

Nel punto “15” sarà necessario indicare il codice numerico previsto dalle istruzioni volto ad identificare la norma che ha disposto la sospensione dei versamenti, mentre al punto “16” andrà indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023, in virtù della disposizione normativa individuata al precedente punto 15.

Sul punto si evidenzia che, per i tributi oggetto della predetta sospensione di versamento del quadro ST (sia sezione erario che regioni) sarà necessario compilare esclusivamente:

  • il campo “7”, indicando le rate versate nel 2022, cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento;
  • il campo “10”, solo per le ipotesi di note “F”, “L”, “Q” ed “S”;
  • il campo “11”, relativo al codice tributo;
  • il campo “13”, solo per la sezione regioni, inserendo il codice della regione al quale versamento si riferisce;
  • il campo “16”, indicando l’eventuale importo residuale da versare al 1° gennaio 2023.

ATTENZIONE: Per la gestione della sospensione dei versamenti derivanti dalle disposizioni emergenziali correlate alla pandemia da Covid-19, non dovendosi compilare il Periodo di riferimento dei versamenti effettuati sarà necessario compilare tante righe quante sono gli effettivi codici di sospensione, raggruppando eventuali versamenti residui, già precedentemente esposti sul modello 770/2022, sulla base del singolo codice indicato al campo “15”.  In presenza dei codici Covid-19 non valgono le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del quadro ST/SV e devono essere compilati più righe per indicare ogni singolo codice.

Relativamente al quadro SV si evidenzia che, nonostante il versamento dell’addizionale comunale sul modello di pagamento F24 debba avvenire per singolo comune di riferimento, con compilazione di tante righe quanti sono i Comuni interessati al versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, l’esposizione dei dati sul modello 770 deve avvenire in forma aggregata a seconda della data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate alla medesima data dovranno comporre un unico rigo del modello dichiarativo, ancorché riferibile a diversi comuni.

Modello 770/2023 – Compilazione del quadro SX

Nel quadro SX dovranno essere riportati i dati riepilogativi dei crediti derivanti dalla precedente dichiarazione ed i dati concernenti i crediti sorti nel periodo d’imposta 2022 ed il loro utilizzo in compensazione mediante il modello F24.

Si rammenta che l’ammontare dei predetti crediti deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, sicché l’utilizzo dei predetti crediti in compensazione deve essere esposto al netto degli eventuali riversamenti.

Rispetto al Modello 770/2022, il dichiarativo dell’anno 2023 non presenta modifiche di rilievo, sicché resta invariata la struttura complessiva, secondo cui:

  • al rigo SX1, dovranno essere evidenziati gli importi a credito derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o di cessazione del rapporto di lavoro ovvero i crediti derivanti da versamenti in eccesso avvenuti nell’anno 2022;
  • al rigo SX2, dovranno essere evidenziati i crediti derivanti dalle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale ed i loro utilizzi sul modello F24;
  • al rigo SX3, eventuali crediti per famiglie numerose, canoni di locazione, etc., beneficiati dal datore di lavoro;
  • al rigo SX4, il riepilogo dei crediti scaturenti dalla dichiarazione precedente ed i crediti da utilizzare in compensazione risultanti dal modello 770/2023.

Specificatamente nel rigo SX1, alla:

  • colonna 1, dovrà essere indicato l’importo complessivo dei crediti di ritenute, nonché di addizionali regionali all’Irpef e di addizionali comunali all’Irpef, restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno;
  • colonna 2, dovrà essere indicato l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai quadri ST ed SV;
  • colonna 3, dovrà essere indicato l’importo relativo all’eccedenza d’imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti;
  • colonna 4, dovrà essere indicato l’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero versate dalle società fiduciarie che risulta dalla colonna 11, rigo SO7 e seguenti;
  • colonna 5, dovrà essere indicato l’eventuale credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 150 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. L’importo del credito è pari al 30% delle somme restituite indicate nel campo 476 delle CU lavoro dipendente e campo 22 delle CU lavoro autonomo trasmesse ed è utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’art 17 del d.lgs. 241/97;
  • colonna 6, dovrà essere indicato l’ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3, 4 e 5, utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST ed SV del modello 770/2023.

Specificatamente nel rigo SX2, alla:

  • colonna 1, dovrà essere indicato l’importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale;
  • colonna 2, dovrà essere indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del modello 770/2023.

Specificatamente nel rigo SX4, alla:

  • colonna 1, va indicato l’importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione 770/2022;
  • colonna 2, va riportato l’ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della dichiarazione, avente il 2021, come anno di riferimento (es. codice tributo 6781 anno riferimento 2021);
  • colonna 3, il maggior credito risultante dalla colonna 5, del quadro DI, e cioè il maggior credito che emerge da una dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2022.
  • colonna 4, va indicato il credito risultante dalla presente dichiarazione pari all’importo di: SX 1 colonna 1 + SX 1 colonna 2 + SX 1 colonna 3 + SX 1 colonna 4 + SX 1 colonna 5 – SX1 colonna 6 + SX 4 colonna 1 – SX 4 colonna 2 + SX 4 colonna 3;
  • colonna 5, va indicato il credito, pari all’importo di colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24;
  • colonna 6, va indicato l’importo di colonna 4, che si intende chiedere a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

Nel caso in cui venga compilata la colonna 5, rigo SX4, bisognerà ripartire il credito nelle successive colonne 2 dei righi SX32, SX33 ed SX34, al fine di comunicare all’Amministrazione finanziaria la natura dell’eccedenza e determinare il codice tributo da utilizzare a credito nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello concernente la dichiarazione in trattazione.

Infine, al rigo SX49, riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2022 l’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, sarà necessario indicare nella:

  • colonna 1, il credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 della precedente dichiarazione. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto;
  • colonna 2, l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2022. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nelle colonne 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto estinto;
  • colonna 3, l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nell’anno in corso e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E. Si precisa che detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti d’imposta. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 393 delle CU trasmesse al netto dell’ammontare del trattamento integrativo eventualmente già recuperato dal precedente sostituto (campo 400). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto;
  • colonna 4, l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio e indicato nel campo 394 delle CU trasmesse. Si precisa che detto credito da recuperare al sostituito può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti e non recuperati da altri sostituti d’imposta;
  • colonna 5, l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto l’anno precedente e recuperato ratealmente nell’anno corrente dal sostituto d’imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 395 delle CU trasmesse. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto;
  • colonna 6, l’ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1701 e 170E) fino al 16 marzo 2023. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto;
  • colonna 7, il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2023, risultante dalla seguente operazione: colonna 1 + colonna 2 – colonna 6.

Modello 770 in sintesi

 

QUADRO NORMATIVO

Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 25954 del 27 gennaio 2023

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