Al freddo non si lavora e il datore deve pagare
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 09 aprile 2015
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6631 dell’1 aprile 2015 si è occupata di un’astensione dal lavoro, per circa un'ora e mezzo, di alcuni dipendenti di un’azienda a causa del freddo nell'ambiente di lavoro dovuto al malfunzionamento della caldaia aziendale, a cui era seguita la trattenuta stipendiale.
La Suprema Corte ha ricordato che incombe sul datore di lavoro l’obbligo, ex art. 2087 c.c., di adottare nell'esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Stante quanto sopra gli Ermellini hanno affermato che, qualora il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, questi ultimi non solo sono legittimati a non eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento datoriale, ma mantengono anche il diritto alla retribuzione (ex multis: Corte di Cassazione, sent. n. 10553/13, n. 14375/2012, n. 11664/2006 e n. 9576/2005).
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