In scadenza l’acconto contributivo 2023
Pubblicato il 09 novembre 2023
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Entro fine novembre 2023 i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti nonché quelli iscritti alla gestione separata dell'Inps, sono tenuti a versare la seconda rata dell'acconto contributivo 2023. Anche per questi, l’acconto può essere determinato con il metodo storico o quello previsionale. La facoltà di autoriduzione dell’acconto mediante il metodo previsionale non è, però, espressamente prevista per il versamento degli acconti contributivi alla gestione separata Inps; tuttavia, tale facoltà, potrebbe essere ammessa stante quanto previsto dalla circolare Inps 182/1994 in relazione al versamento contributivo previsto per gli artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS. In mancanza di indicazioni ufficiali, si ritiene che l’autoriduzione dell’acconto previdenziale, in via prudenziale, sia da effettuare con cautela, al fine di non incorrere nelle sanzioni relative l’omesso o insufficiente versamento.
Per l’acconto 2023, il minimale di reddito da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è pari a 17.504,00 euro annui, mentre il reddito “massimale”, per l'anno 2023, è pari a 86.983,00 euro (frazionabile in mesi) per coloro che si sono iscritti alle Gestioni Inps “prima” del 1° gennaio 1996 ovvero all’importo di 113.520,00 euro (non frazionabile in mesi) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti a partire dal 1996. Si ricorda che gli esercenti l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
Termine del 30 novembre 2023 anche per il versamento del secondo acconto contributivo dovuto dai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. n. 335/95. L’ammontare dovuto è calcolato sulla totalità del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2022 e risultante dal modello Redditi, compresi quelli in forma associata e/o provenienti dal regime dei minimi o forfettario. L’acconto è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto.
Si ricorda che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS e, quindi, alla compilazione del quadro RR e al calcolo dei relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96 e chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, è assoggettato, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative (quali ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci). Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata coloro che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.
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