Agricoltura, percentuali di compensazione e ricambio generazionale

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Agricoltura, percentuali di compensazione e ricambio generazionale

Maggiorazione delle percentuali di compensazione Iva dal 1° gennaio 2016

Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2016 che prevede l'aumento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti agricoli è stato pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” n. 39 del 17 febbraio 2016.

Le nuove percentuali di compensazione determinano la misura dell'Iva detraibile per le cessioni effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale Iva per il settore agricolo (art. 34 del Dpr 633/72), applicabile alle cessioni di prodotti lattiero-caseari e di animali vivi.

Con l'entrata in vigore delle nuove percentuali di maggiorazione, con effetto dal 1° gennaio 2016, i produttori agricoli possono ottenere un vantaggio, dal momento che con le nuove percentuali sono tenuti a versare meno Imposta sul valore aggiunto.

Si ricorda che il decreto 26 gennaio 2016 dispone, con effetto dal 1° gennaio di quest'anno, l'innalzamento:

  • al 10% delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello;
  • al 7,65% della percentuale applicabile alle cessioni di animali vivi della specie bovina (compreso genere bufalo);
  • al 7,95% della percentuale relativa alle cessioni di animali vivi della specie suina.

Autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura

Sempre nella “Gazzetta Ufficiale” n. 39 del 17/02 è stato ospitato anche lo schema di decreto Mef del 18 gennaio 2016 recante misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.

Il provvedimento rivede le regole per l'accesso alle agevolazioni a fondo perduto da parte di giovani che subentrano nella conduzione di imprese agricole.

Le agevolazioni concedibili si sostanziano nella forma di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% delle spese ammissibili. Per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

Per accedere all'agevolazione, le Pmi dovranno essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola. Nel caso di società, la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione dovrà essere composta da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti.

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