INPS vs rapporti fittizi in agricoltura

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INPS vs rapporti fittizi in agricoltura

La questione relativa ai rapporti di lavoro fittizi in agricoltura è sempre in auge tanto che l’INPS, con messaggio n. 7068 del 20 novembre 2015, ha fornito indicazioni al proprio personale ispettivo evidenziando che il contrasto all’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi in agricoltura è un’attività complessa, sia nella fase di gestione dell’accesso ispettivo che nelle successive fasi di redazione del verbale.

Verbale di primo accesso

Ai fini operativi viene ulteriormente procedimentalizzata l’attività ispettiva in materia prevedendo che l’accertamento ispettivo prenda il suo avvio con l’accesso in azienda a cui deve seguire la predisposizione ed il rilascio del verbale di primo accesso al datore di lavoro o a chi ne fa le veci o, in loro assenza, ai soggetti aventi titolo a riceverlo a norma del codice di procedura civile, compreso il professionista delegato.

Nel caso in cui non sia stato possibile accedere in azienda, l’Istituto suggerisce di menzionare i motivi del mancato accesso nel verbale conclusivo.

Nel verbale di primo accesso deve, inoltre, risultare che l’ispettore abbia informato il datore di lavoro sia della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979, che di rilasciare dichiarazioni, dando eventualmente conto del mancato esercizio delle predette facoltà.

Dopo aver elencato gli ulteriori elementi costitutivi del verbale di primo accesso, l’Istituto ricorda che nel medesimo verbale vanno fatte le richieste anche documentali, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.

Verbale unico di accertamento

Con il verbale conclusivo dell’accertamento ispettivo si procede alla constatazione e alla notificazione di tutti gli addebiti ed illeciti amministrativi riscontrati dal funzionario di vigilanza.

Tale provvedimento deve contenere il richiamo al verbale di primo accesso e nello stesso vanno riportati gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati.

Per quanto sopra l’INPS afferma che va assolutamente evitata la prassi di ricorrere in sede di verbalizzazione conclusiva a mere formule generiche del tipo "dalla documentazione acquisita e/o dalle dichiarazioni raccolte dai lavoratori è emerso che …", ma vanno riportati i riferimenti dettagliati alle informazioni raccolte.

Gli ispettori devono, infine, porre particolare cura nella raccolta degli elementi probatori a sostegno dell’annullamento di rapporti di lavoro dipendente, agricoli e non agricoli, costituiti fittiziamente al solo scopo di percepire prestazioni indebite, dal momento che accertamenti di natura induttiva o improntati sull’analisi del comportamento aziendale nel suo complesso, senza precisi riferimenti al singolo rapporto annullato, sono difficilmente sostenibili in sede di contenzioso.

Il messaggio elenca, altresì, gli elementi che dovranno essere riportati nel verbale unico di accertamento.

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