Agli immobili non assegnati delle cooperative edilizie non si applica l'Imu
Pubblicato il 06 novembre 2015
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Il Dipartimento delle Finanze, nella risoluzione n. 9 del 5 novembre 2015, avvalendosi della giurisprudenza e della prassi, spiega che le cooperative edilizie ai fini dell'esenzione Imu relativamente agli alloggi costruiti, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, per i propri soci ma ancora non assegnati sono equiparate alle imprese costruttrici. E le assegnazioni “rilevano come cessioni di beni” e realizzano “un trasferimento della proprietà a titolo oneroso”.
Pertanto, ai suddetti alloggi si applica l'agevolazione dell’esenzione dall’Imu propria delle imprese costruttrici: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” (art. 13, comma 9-bis, del Dl n. 201/2011 e successive modificazioni).
L’inquadramento giuridico della fattispecie in esame vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI), in particolare per quanto concerne l’individuazione dell’aliquota applicabile agli immobili in questione.
Con la risoluzione n. 10 del 5 novembre 2015 il Dipartimento delle Finanze fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’esenzione dall’IMU e all’applicazione della TASI per i pensionati iscritti all’AIRE, aventi diritto all’applicazione del trattamento di favore, se proprietari di più immobili in Italia.
Si chiarisce il criterio per stabilire quale immobile debba essere considerato direttamente adibito ad abitazione principale:
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il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale (le altre vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale);
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il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato (si può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma).
La scelta da parte del pensionato all’estero deve essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione (vale anche ai fini Tasi) di cui al D. M. 30 ottobre 2012, in cui il proprietario dell’alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
- eDotto.com – Edicola del 29 ottobre 2015 - Legge di Stabilità 2016, immobili strumentali senza deducibilità integrale Imu – G. Lupoi
- eDotto.com – Edicola del 5 novembre 2015 - Stabilità 2016, via Imu e Tasi dalle case in comodato ai figli - G. Lupoi
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