Tutela penale dei docenti: legge in Gazzetta

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Tutela penale dei docenti: legge in Gazzetta

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024 la Legge n. 25 del 4 marzo 2024, recante modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

Il provvedimento interviene per garantire la protezione del personale della scuola, prevedendo una stretta penale a tutela della sicurezza dei docenti.

Le relative disposizioni entreranno in vigore il 30 marzo 2024.

Aggravanti di pena per alunni e genitori che aggrediscono gli insegnanti

La legge, messa a punto per contrastare i fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro familiari, nei confronti del personale della scuola, si compone di sette articoli ed opera su due piani.

Monitoraggio e sensibilizzazione

Da una parte, si interviene con disposizioni a livello di:

  • monitoraggio e studio, mediante istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico;
  • informazione e sensibilizzazione, prevedendo apposite iniziative di comunicazione istituzionale da parte del Ministero dell'istruzione e del merito nonché l'introduzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico.

Modifiche penali: nuove aggravanti

Dall'altra, si interviene sul versante penalistico-sanzionatorio con misure che si sostanziano:

  • nell'introduzione di un'aggravante comune;
  • nella modifica delle fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale, con previsione di specifiche aggravanti a effetto speciale qualora il fatto sia commesso in danno di dirigenti scolastici o personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

In primo luogo, è introdotta una modifica all'art. 61 c.p., sulle circostanze aggravanti comuni, nel cui novero viene inserita un'ulteriore circostanza consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, nei confronti del personale della scuola.

A seguire, è modificato l'art. 336 c.p., sulla fattispecie di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e che punisce chiunque usi violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio.

Il ritocco, nel contesto di tale fattispecie di reato, introduce una circostanza aggravante a effetto speciale, ai sensi della quale la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

Per finire, si modifica l'art. 341-bis c.p. sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale, che punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

Anche rispetto a questa fattispecie di reato, viene prevista una circostanza aggravante a effetto speciale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di appartenenti al personale della scuola.

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