Aggravante ingente quantità. Non più in automatico
Pubblicato il 19 gennaio 2016
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Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 che ha dichiarato illegittime talune disposizioni di cui alla Legge 49 del 2006 (Legge Fini – Giovanardi) in materia di stupefacenti, sono venuti a modificarsi i presupposti per l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 D.p.r. 309/1990, che non può più scattare automaticamente con il superamento di 2000 volte il valore massimo (c.d. valore – soglia).
E' quanto, in sintesi, chiarito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 1609 depositata il 18 gennaio 2016, accogliendo il ricorso di un imputato per traffico di stupefacenti cui era stata parimenti contestata la menzionata aggravante dell'ingente quantità.
Cambiano i presupposti normativi. L'aggravante non può prescindere
Attraverso la suindicata pronuncia della Consulta (32/2014) infatti – specificano gli ermellini – il legislatore ha modificato il precedente sistema tabellare che era conseguito dalla Legge Fini – Giovanardi, introducendo con D.l. 36 del 2014 (conv. Nella L. 79/2014) quattro nuove tabelle in ordine alle sostanze droganti.
L'applicazione dell'aggravante in questione non può dunque prescindere da tale differente impostazione normativa, a cui la giurisprudenza dovrà senz'altro porre rimedio.
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