Aggravante del fatto commesso sotto effetto di droghe dopo adeguata verifica

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Con sentenza n. 14053 del 7 aprile 2015, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da due imputati contro la pronuncia con cui la Corte territoriale li aveva condannati per l'omicidio colposo, a seguito di investimento, di un bambino di sette anni, ritenendo applicabile l'aggravante di cui all'articolo 589, comma terzo n. 2 del Codice penale, per aver commesso il fatto, ossia, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando, per contro, gli stessi erano stati assolti con riferimento al reato di giuda in stato di alterazione da droghe di cui all'articolo 187 del Codice stradale.

La Suprema corte ha, in particolare, ritenuto fondata la specifica doglianza dei due ricorrenti sul fronte della contestata aggravante dopo aver evidenziato come, nel caso in esame, fosse assente, nel ragionamento dei giudici di merito, una adeguata verifica, mediante il raffronto puntuale degli elementi di indagine, in ordine alla condizione manifestata dal conducente alla guida al momento del fatto, e ciò sia in termini di alterazione conseguente all'assunzione di droghe, quanto di sensibile modifica dell'abituale controllo delle azioni, propria dello stato di astinenza.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione – anche a voler attribuire alla previsione normativa di cui all'articolo 589 c.p. un ambito operativo più ampio di quello riconducibile all'ipotesi contravvenzionale, spetta in ogni caso al giudice, ai fini dell'accertamento dell'ipotesi aggravata, la verificain ordine alla sussistenza in concreto degli 'effetti' della sostanza stupefacente al momento del fatto, nel senso che tali effetti devono concretarsi in una modificazione sensibile e deviante della condotta non assimilabile al mero stato di tossicodipendenza”.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 36 - L’astinenza non «altera» sempre la guida – Caprino, Maciocchi

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