Aggiotaggio. Il danno patrimoniale è in re ipsa

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Il reato di aggiotaggio, quale delitto di pericolo, non richiede la dimostrazione di un evento e, cioè, del danno patrimoniale, cagionato ai destinatari dell'informazione decettiva. Ed infatti, “l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (qual è la condotta di mero pericolo, sottesa alla fattispecie di aggiotaggio) legittima la pronuncia della sentenza del giudice penale alla condanna generica al risarcimento dei danni, senza che sia necessaria la quantificazione del pregiudizio”.

E' una delle importanti conclusioni raggiunte dai giudici di Cassazione, Quinta sezione penale, nel testo della sentenza n. 28932 depositata il 20 luglio 2011 con cui viene riconosciuto il diritto dei risparmiatori e della Consob al risarcimento del danno innegabilmente provocato dall’alterazione delle false informazioni diffuse sullo stato dell’azienda Parmalat.

Con la decisione, in particolare, è stata confermata la condanna per aggiotaggio e false comunicazioni al mercato a carico del patron, Callisto Tanzi, e degli altri manager della Parmalat, ritenuti responsabili per aver ingannato gli investitori e la Consob nell'ambito del crack finanziario della società. Sostanzialmente, la pena detentiva irrogata nei confronti degli imputati è stata ridotta in considerazione della prescrizione dei reati commessi nel periodo febbraio - giugno 2003.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Stretta aggiotaggio – Alberici

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