Aggiornato il tasso di interesse di rateazione e sanzioni per i premi INAIL

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Aggiornato il tasso di interesse di rateazione e sanzioni per i premi INAIL

Con la circolare 31 agosto 2023, n. 37, l’Inail rende noto che sono stati aggiornati i tassi di interesse dovuti per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quelli per la determinazione delle sanzioni civili.

Con la decisione di politica monetaria del 27 luglio 2023, la Banca Centrale Europea ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP), al 4,25%.

Pertanto, a decorrere dal 2 agosto 2023, il tasso di interesse per la dilazione e quello per la determinazione della misura delle sanzioni civili è così determinato:

  • 10,25%, per le rateazioni dei debiti contributivi;
  • 9,75%, per la misura delle sanzioni civili.

La variazione non incide sui piani di ammortamento già emessi e notificati, per i quali continuerà ad applicarsi il tasso di interesse precedentemente in vigore.

Interesse di dilazione e differimento

L’interesse di dilazione ai fini della regolarizzazione rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori e sanzioni civili di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è determinato nella misura del 10,25% annuo.

Tale percentuale si applica per i piani di ammortamento relativi alle domande di rateazione presentate a decorrere dal 2 agosto 2023.

Sanzioni civili

Ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il datore di lavoro che non versa i contributi o i premi ovvero che effettua il pagamento in ritardo, è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti.

Dal 2 agosto 2023, la sanzione civile - pari al 9,75% - si applica per le seguenti casistiche:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con denuncia spontanea della situazione debitoria o comunque effettuata entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi;
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Con la delibera 17 gennaio 2022 n. 1, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha previsto che:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP);
  • in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali.

Considerando che, il tasso d’interesse sulle operazioni principali di rifinanziamento, è inferiore all’interesse legale attualmente in vigore (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 2 agosto 2023 rimane invariata:

  • la riduzione massima pari al tasso legale (5%);
  • la riduzione minima pari all’interesse legale maggiorato di punti (7%).
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