Aggiornati gli importi del Fondo di sostegno delle vittime di gravi infortuni
Pubblicato il 09 agosto 2022
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Con decreto ministeriale 20 giugno 2022, n. 112, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noti i nuovi importi delle prestazioni erogabili dal Fondo di Sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, con riferimento agli eventi occorsi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro - istituito il 1° gennaio 2007, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 – ha lo scopo di offrire un supporto ai familiari dei lavoratori vittime di gravi infortuni (assicurati e non).
La prestazione - fissata annualmente - è una forma di sussidio una tantum e aggiuntivo della somma erogata dall’INAIL come rendita ai superstiti, ed è prevista esclusivamente per gli infortuni:
- occorsi a partire dal 1° gennaio 2007;
- che abbiano comportato il decesso del lavoratore.
Beneficiari
Sono beneficiari del fondo:
- il coniuge;
- i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età, o fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale ovvero fino al 26° anno d'età se studenti universitari. Nel caso di maggiorenni inabili la prestazione è erogabile fino a quando dura l'inabilità;
- in mancanza di coniugi o di figli: i genitori naturali o adottivi ovvero fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.
Importi per l’anno 2022
L’importo delle prestazioni è determinato in base al numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall’andamento del fenomeno infortunistico.
In particolare, per l’anno 2022, si identificano le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare:
- tipologia A: per un solo superstite l’importo per nucleo superstiti è pari a 6.000,00 euro;
- tipologia B: per due superstiti l’importo per nucleo superstiti è pari a 11.400,00 euro;
- tipologia C: per tre superstiti l’importo per nucleo superstiti è pari a 16.800,00 euro;
- tipologia D: per più di tre superstiti l’importo per nucleo superstiti è pari a 22.400,00 euro.
Per le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del predetto Fondo rimangono applicabili quelli individuati dal decreto 19 novembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
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