Aggiornati gli importi del Fondo di sostegno delle vittime di gravi infortuni

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Aggiornati gli importi del Fondo di sostegno delle vittime di gravi infortuni

Con decreto ministeriale 20 giugno 2022, n. 112, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noti i nuovi importi delle prestazioni erogabili dal Fondo di Sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, con riferimento agli eventi occorsi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro - istituito il 1° gennaio 2007, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 – ha lo scopo di offrire un supporto ai familiari dei lavoratori vittime di gravi infortuni (assicurati e non).

La prestazione - fissata annualmente - è una forma di sussidio una tantum e aggiuntivo della somma erogata dall’INAIL come rendita ai superstiti, ed è prevista esclusivamente per gli infortuni:

  • occorsi a partire dal 1° gennaio 2007;
  • che abbiano comportato il decesso del lavoratore.

Beneficiari

Sono beneficiari del fondo:

  • il coniuge;
  • i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età, o fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale ovvero fino al 26° anno d'età se studenti universitari. Nel caso di maggiorenni inabili la prestazione è erogabile fino a quando dura l'inabilità;
  • in mancanza di coniugi o di figli: i genitori naturali o adottivi ovvero fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto. 

Importi per l’anno 2022

L’importo delle prestazioni è determinato in base al numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall’andamento del fenomeno infortunistico.

In particolare, per l’anno 2022, si identificano le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare:

  • tipologia A: per un solo superstite l’importo per nucleo superstiti è pari a 6.000,00 euro;
  • tipologia B: per due superstiti l’importo per nucleo superstiti è pari a 11.400,00 euro;
  • tipologia C: per tre superstiti l’importo per nucleo superstiti è pari a 16.800,00 euro;
  • tipologia D: per più di tre superstiti l’importo per nucleo superstiti è pari a 22.400,00 euro.

Per le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del predetto Fondo rimangono applicabili quelli individuati dal decreto 19 novembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

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