Aggiornate le tabelle delle malattie professionali. Cosa cambia

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Aggiornate le tabelle delle malattie professionali. Cosa cambia

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023 il decreto 10 ottobre 2023, di revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.

 

Revisione delle tabelle

La rivisitazione delle tabelle avviene con cadenza annuale su proposta della commissione scientifica - sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative - per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali.

Alla revisione si provvede ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenendo conto dell’elenco delle malattie di cui all’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le nuove tabelle sono contenute nel decreto interministeriale del 10 ottobre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato di concerto con il Ministero della Salute.

Cos’è la malattia professionale?

Per malattia professionale, definita anche tecnopatia, si intende qualsiasi patologia riconducibile allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo.

Le malattie professionali sono tutelate in base al seguente sistema misto:

  • malattie tabellate, si tratta di tutte quelle malattie indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura), provocate dalle lavorazioni indicate nelle predette tabelle e denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa. Non è richiesta alcuna prova del nesso eziologico con la malattia (presunzione legale).  Si specifica che, laddove il lavoratore denunci la malattia professionale oltre il periodo massimo previsto e dimostri che la patologia si sia manifestata entro tale termine, potrà comunque beneficiare della presunzione legale.
  • malattie non tabellate, si tratta di tutte quelle malattie non incluse nelle tabelle. Il lavoratore deve dimostrare l’esistenza della malattia (nesso tra la malattia contratta e l’attività lavorativa svolta) tramite la presentazione di valida certificazione sanitaria.
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