Aggiornamento Faq AdER sui termini per la riscossione
Pubblicato il 20 gennaio 2021
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A seguito del differimento dei termini di notifica di alcuni atti tributari, ai sensi del DL n. 3/2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato, in data 16 gennaio 2021, le Faq riguardanti le misure in materia di riscossione introdotte dai decreti Covid.
Il decreto 3/2021 ha inciso:
- sulla notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione;
- sulla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
- sui termini per la notifica o messa a disposizione di comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/1973, di comunicazioni di cui all'art. 54-bis, DPR n. 633/1972, di inviti all'adempimento e di altri atti.
Aggiornate Faq dell’AdER sulla riscossione dopo i decreti Covid
E’ stato differito al 31 gennaio 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in carico all’agente della riscossione.
Pertanto, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021. Sul punto deve segnalarsi la precisazione per cui per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile chiedere la rateizzazione, presentando domanda entro il 28 febbraio 2021.
Per quanto riguarda le rate, in scadenza nel 2020, della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, il pagamento è prorogato al 1° marzo 2021. Per le rate in scadenza nell’anno 2021 ed anni successivi, rimane fermo quanto contenuto nella Comunicazione ricevuta.
Pignoramenti presso terzi – Fino alla data del 31 gennaio 2021 sono sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Il datore di lavoro non effettuerà, fino al 31 gennaio 2021, le relative trattenute.
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