Aggiornamento dei contributi al Fondo clero: importi e scadenze

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Aggiornamento dei contributi al Fondo clero: importi e scadenze

Con la circolare n. 109 del 23 dicembre 2024 l’Inps comunica l’aggiornamento degli importi contributivi per il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto relativo all’anno 2023.

Secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 27 novembre 2024, il contributo annuo per gli iscritti è fissato a 1.948,66 euro, con una suddivisione in importi più gestibili per il pagamento: 324,78 euro bimestrali o 162,39 euro mensili.

Questo aggiornamento, in vigore dal 1° gennaio 2023, resterà valido fino al 2026, salvo ulteriori modifiche normative.

Scadenze di pagamento e conguagli

Per gli anni 2023 e 2024, gli iscritti che hanno già effettuato versamenti con importi precedenti dovranno saldare la differenza contributiva annua pari a 146,01 euro per ciascun anno, importo che si traduce in 24,34 euro per ogni bimestre o 12,17 euro per ogni mese.

L’Inps ha fissato al 31 marzo 2025 il termine ultimo per il versamento dei conguagli, senza l’applicazione di interessi di mora. Dopo questa data, eventuali ritardi potrebbero comportare l’aggiunta di interessi, secondo la normativa vigente.

Modalità di pagamento

La circolare n. 109 del 23 dicembre 2024 fornisce indicazioni precise sulle modalità di pagamento dei contributi al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto, diversificate in base al tipo di contribuente con l’obiettivo di semplificare il processo e garantire la regolarità degli adempimenti.

Pagamenti autonomi

I pagamenti autonomi sono previsti per i seguenti contribuenti:

  • sacerdoti cattolici esclusi dal sistema di sostentamento;
  • ministri di culto di confessioni religiose diverse dalla cattolica, che abbiano obblighi individuali definiti dal decreto ministeriale specifico per il proprio culto;
  • contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria, previa approvazione da parte dell’Inps.

Per agevolare gli iscritti, l’Istituto ha messo a disposizione il portale dei pagamenti Fondo clero, accessibile dal sito ufficiale, attraverso cui gli iscritti possono scegliere tra diverse opzioni di pagamento:

  • pagoPA, che consente di utilizzare carte di credito, di debito o prepagate;
  • home banking, tramite istituti riconosciuti dal sistema pagoPA, e punti fisici convenzionati come bar, tabaccherie, edicole e uffici postali;
  • app IO, dove è possibile completare i pagamenti utilizzando l’avviso di pagamento generato dal portale.

Pagamenti cumulativi e bonifici

I pagamenti cumulativi sono riservati a specifici soggetti responsabili del versamento per conto di gruppi di iscritti.

  • Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC), che gestisce i contributi per i sacerdoti cattolici sostenuti economicamente ai sensi della legge n. 222/1985.
  • Confessioni religiose acattoliche, nei casi in cui il decreto ministeriale abbia previsto il pagamento collettivo.

Per questi pagamenti, l’Inps richiede l’utilizzo del bonifico bancario diretto verso la Tesoreria provinciale. I dettagli bancari includono:

  • IBAN: IT06H0100003245321200001248.
  • BIC: BITAITRRENT.

Per i bonifici provenienti da Paesi extra euro, il pagamento deve essere indirizzato al conto corrente della Direzione provinciale di Terni presso Intesa Sanpaolo, con IBAN IT27K0306914405100000004580 e BIC BCITITMMXXX.

Gli iscritti residenti all’estero che intendono effettuare pagamenti individuali tramite bonifico devono ottenere una preventiva autorizzazione dalla direzione provinciale di Terni, che funge da polo unico nazionale per la gestione del Fondo clero.

Requisiti per bonifici e tracciabilità

Per assicurare una corretta tracciabilità dei pagamenti, ogni bonifico deve riportare nella causale:

  • la parola “CLERO”;
  • il codice fiscale del sacerdote o ministro di culto (per pagamenti individuali) o l’identificativo dell’ICSC o della confessione religiosa (per pagamenti cumulativi);
  • il periodo di riferimento, specificando la data iniziale e finale (es. “dal/al” in formato gg/mm/aaaa).

In assenza di queste informazioni, il pagamento non potrà essere contabilizzato correttamente e non sarà visibile nell’estratto conto previdenziale.

Facilitazioni per i contribuenti esterni

L’uso del bonifico è stato esteso in via eccezionale anche ai contribuenti volontari o obbligatori residenti all’estero, per consentire loro di adempiere agli obblighi contributivi.

La Direzione provinciale di Terni garantirà il supporto necessario, inclusa l’elaborazione manuale degli accrediti per rendere più agevole l’allineamento delle posizioni assicurative.

Queste modalità di pagamento, diversificate e flessibili, sono progettate per assicurare la trasparenza e la puntualità nell’adempimento degli obblighi previdenziali, semplificando il processo sia per i singoli iscritti che per le organizzazioni religiose responsabili di versamenti cumulativi.

Determinazione del contributo mensile

Il calcolo dei contributi mensili segue un principio fondamentale: la corrispondenza tra gli importi attesi dall'Inps e quelli effettivamente versati dai soggetti obbligati; infatti, ogni bimestre gli importi vengono determinati sommando i contributi individuali degli iscritti attivi, vale a dire di quei soggetti che, alla data di scadenza, risultano obbligati al versamento.

Notifica tramite lista

Per facilitare il rispetto degli obblighi contributivi, l'Inps utilizza un sistema di notifica basato su una lista del dovuto, processo che prevede la comunicazione regolare tra l’Istituto e i soggetti obbligati al pagamento (come diocesi o confessioni religiose).

La lista viene aggiornata ogni bimestre e include la totalità degli iscritti attivi, specificando gli importi individuali dovuti.

Rimborsi e recupero delle differenze contributive

In caso di errori amministrativi, cessazioni retroattive o modifiche nello status dell’iscritto, la richiesta di rimborso deve essere presentata alla direzione provinciale di Terni che, come sopra accennato, funge da polo unico nazionale per la gestione del Fondo clero.

Per avviare la procedura di rimborso, è necessario fornire:

  • la motivazione dettagliata della richiesta;
  • la documentazione a supporto (ad esempio, provvedimenti di esclusione dal sostentamento o cessazioni retroattive).

In caso di rimborsi relativi a contributi versati dopo la decorrenza della pensione non è richiesta documentazione aggiuntiva, poiché l’Istituto può verificare autonomamente l’errore tramite i propri archivi.

La direzione provinciale di Terni gestirà dunque l’istruttoria e provvederà alla restituzione degli importi accertati come non dovuti.

Recupero delle differenze per periodi pregressi

Il recupero delle differenze contributive, obbligo che riguarda anche i ministri di culto ormai pensionati, si verifica quando gli importi aggiornati dei contributi determinano conguagli retroattivi. In tali casi, il recupero avviene tramite trattenute dirette sugli importi pensionistici erogati dal Fondo clero.

Le trattenute vengono impostate a seguito della quantificazione delle differenze dovute e sono gestite attraverso i flussi pensionistici elaborati dalle procedure amministrative dell’Inps.

Obblighi e adempimenti

L’obbligo contributivo per il Fondo clero decorre dal momento in cui un soggetto acquisisce lo status di ministro di culto o dall’inizio dell’attività ministeriale in Italia. Per essere iscritti al Fondo, i ministri di culto devono soddisfare specifici requisiti.

  • Per i sacerdoti cattolici secolari, è necessaria l’attestazione dell’ordinario che esercita giurisdizione sui medesimi, secondo le norme del diritto canonico;
  • Per i ministri di culto di confessioni religiose diverse dalla cattolica, l’iscrizione è subordinata all’attestazione da parte degli organi competenti della rispettiva confessione religiosa.

Dal 1° gennaio 2000, l’iscrizione al Fondo clero è stata estesa anche ai sacerdoti e ministri di culto stranieri che operano in Italia al servizio di diocesi italiane, chiese o enti religiosi riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ministri italiani che esercitano all’estero presso diocesi o enti religiosi acattolici. Tuttavia, l’obbligo contributivo per i ministri stranieri ha effetto solo dal momento in cui iniziano l’attività ministeriale in Italia; eventuali periodi antecedenti non comportano obblighi di contribuzione.

Comunicazioni

Le curie diocesane e qielle delle confessioni religiose acattoliche sono responsabili di notificare tempestivamente:

  • le nuove iscrizioni dei ministri di culto;
  • le variazioni dello status contributivo, come trasferimenti, cambi di incarico o modifiche dello stato ministeriale;
  • le cessazioni dell’attività ministeriale o del relativo obbligo contributivo.

Queste comunicazioni devono essere inviate sempre alla direzione provinciale di Terni, che gestisce il Fondo clero a livello nazionale.

In breve

Decorrenza dell’obbligo

Dal momento dell’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia.

Requisiti per l’iscrizione

Sacerdoti cattolici: attestazione dell’ordinario (giurisdizione canonica).
Ministri acattolici: attestazione degli organi competenti.

Ministri stranieri

Obbligo di iscrizione per chi opera in Italia al servizio di diocesi, chiese o enti religiosi riconosciuti.

Comunicazioni necessarie

Nuove iscrizioni
Variazioni di stato (es. trasferimenti, incarichi)
Cessazioni

Soggetti responsabili

Curie diocesane
Confessioni religiose acattoliche

Destinatario delle comunicazioni

Direzione provinciale di Terni

Tempistiche

Notifiche tempestive, in particolare prima della chiusura del bimestre di riferimento.

Allegati

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