Agevolazioni prima casa, la rinuncia solo prima dei 18 mesi
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 01 novembre 2011
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La rinuncia alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa è al centro della risoluzione n. 105 del 31 ottobre 2011, emessa dalle Entrate.
Si tratta del caso, proposto con interpello, in cui il richiedente non riesca a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro il termine di 18 mesi dalla data dell’atto di acquisto dell’abitazione (rogito).
Nel premettere che nessuna disposizione di legge prevede la possibilità di rinunciare, su base volontaria, alle agevolazioni “prima casa”, l’Agenzia spiega che si può solo nel caso non siano ancora decorsi i termini. In tale circostanza, al contribuente non può essere imputato il mancato adempimento dell’impegno.
Dal canto suo, il contribuente dovrà presentare, sia se l’atto è stato assoggettato ad imposta di registro sia in caso di applicazione dell’Iva, apposita istanza di revoca all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell’imposta evasa in via agevolata.
Successivamente, ricevuto l’avviso di liquidazione, lo stesso dovrà pagare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, maggiorata dagli interessi maturati a partire dalla data di stipula del contratto.
Si ricorda nella risoluzione che, invece, la dichiarazione resa al momento del rogito risulterà mendace e, pertanto, si realizzerà la decadenza dall’agevolazione con applicazione della sanzione (sarà dovuta la differenza fra l'imposta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata più il 30% della differenza stessa, da scontare se si accede al ravvedimento operoso), se, dopo i diciotto mesi, il contribuente non avrà proceduto al cambio di residenza.
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