Agevolazioni prima casa Chiarimenti

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Agevolazioni prima casa Chiarimenti

Nel corso dell'audizione che si è tenuta il 14 giugno 2016 in Commissione Finanze alla Camera, il Governo ha risposto ad alcune domande presentate dagli onorevoli interroganti in materia di agevolazione “prima casa”.

Acquisto prima casa in costruzione

Uno dei chiarimenti resi è quello sul decorso del termine dei 18 mesi concessi all’acquirente della “prima casa” per trasferire la sua residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto agevolato.

La normativa sull'agevolazione fiscale in questione, infatti, pone come condizione per ottenere il beneficio – che in caso di acquisto di prima abitazione da una impresa costruttrice consiste nell'abbattimento dell'Iva dal 10% al 4% - il fatto che l'acquirente deve trasferire la propria residenza nel Comune in cui è situata l'abitazione entro i diciotto mesi successivi al rogito d'acquisto.

I parlamentari, rendendosi conto che molte volte in caso di acquisto di abitazione in costruzione/ristrutturazione tale termine temporale non può essere rispettato a causa del ritardo dell'impresa costruttrice nel consegnare l'immobile, hanno sollevato il quesito se i diciotto mesi di tempo si potessero contare dal termine di fine lavori e non dal momento del rogito.

Il Governo non sostenendo lo sforzo interpretativo dei parlamentari ribadisce che i diciotto mesi che l'acquirente ha per legge per trasferire la propria residenza ai fini dell'agevolazione “prima casa” decorrono dalla data del rogito anche se si tratta di una casa in corso di costruzione e non dal giorno di ultimazione dei lavori da parte dell’impresa venditrice.

Abbracciando alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia, il Governo ritiene che non ci sia motivo, da un lato, di differenziare la situazione per chi compra una casa già ultimata da chi invece la compra ancora da ultimare e, dall'altro lato, che in tali circostanze non è configurabile un’ipotesi di “forza maggiore” che possa esonerare il contribuente dall’obbligo di adempiere la sua promessa di trasferimento di residenza. La causa di “forza maggiore” – secondo la giurisprudenza della Corte – è ravvisabile solo nel caso in cui l'evento non è imputabile al compratore e sia, dunque, imprevedibile.

Vendite immobiliari giudiziali

Sulle agevolazioni applicabili alle vendite immobiliari giudiziarie, di cui al comma 1, dell'art. 16, Dl 18/2016, il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, nel question time del 14 giugno, ha chiarito che anche i trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie a favore degli imprenditori agricoli beneficiano delle imposte di registro e ipo-catastali, nella misura fissa di euro 200. Non essendo chiaro cosa si intendesse con l'espressione “soggetti che svolgono l'attività d'impresa”, la risposta ministeriale è stata utile per ricomprendere in tale novero anche i “piccoli imprenditori agricoli”.

Il beneficio delle imposte fisse a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa per gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili è subordinato alla condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni. A tal proposito, è stato ulteriormente specificato dal MEF che il beneficio non è pregiudicato se la rivendita entro il biennio abbia ad oggetto il risultato di interventi di demolizione, trasformazione o divisione effettuati sull’immobile oggetto di acquisto agevolato.

Scomputo ritenute d'acconto

Le società soggette ad Ires possono scomputare le ritenute d'acconto “per competenza” e, di conseguenza, il criterio di scomputo attraverso il principio di cassa è solo eventuale.

Questo il chiarimento reso dal sottosegretario all'Economia Beretta in relazione al quesito sul tema dello scomputo delle ritenute di acconto, conseguente allo sfasamento temporale delle relative annotazioni

Secondo quanto previsto dal Tuir, con lo scomputo delle ritenute per competenza, anziché per cassa, si viene a creare un disallineamento temporale tra quanto dichiarato dal contribuente e la dichiarazione del sostituto d'imposta, relativamente all'anno solare in cui la ritenuta è stata eseguita. Si ribadisce, ora, quanto già precisato dall'Agenzia delle Entrate e cioè che è onere del contribuente conservare la documentazione necessaria alla riconciliazione, dal momento che gli uffici territoriali sono tenuti al controllo formale sulla base delle certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta e a verificare la correttezza del relativo utilizzo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola 14 giugno 2016 - Catasto e fiscalità immobiliare Chiarimenti – Moscioni

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