Agevolazioni per agricoltori: quando si verifica la decadenza
Pubblicato il 04 aprile 2025
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In Italia, le agevolazioni fiscali introdotte per supportare i piccoli proprietari agricoli, come coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, rappresentano una risorsa preziosa. Questi benefici, tuttavia, non sono senza vincoli. Vi è, infatti, una condizione molto importante: il terreno deve rimanere ad uso agricolo per almeno cinque anni.
L'Agenzia delle Entrate è chiara: deviazioni da questo impegno possono portare alla perdita di queste agevolazioni, con poche eccezioni.
La risposta agenziale n. 86 del 3 aprile 2025 ha confermato che vendere i terreni o interrompere la coltivazione diretta prima del completamento di cinque anni dall'atto di acquisto comporta la perdita delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina, indipendentemente dalle motivazioni di tale decisione.
Normativa piccola proprietà contadina
Le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, introdotte per sostenere i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, sono regolamentate dall'articolo 2, comma 4-bis del DL 194/2009. Queste prevedono imposte di registro e ipotecaria fisse, una ridotta imposta catastale e onorari notarili dimezzati.
Tuttavia, la legge stabilisce che se i terreni vengono alienati o non sono più coltivati direttamente entro cinque anni dall'atto di trasferimento, si verifica la decadenza di queste agevolazioni.
La normativa è rigorosa e non consente interpretazioni flessibili.
Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che le disposizioni fiscali agevolative sono considerate eccezionali e richiedono un'interpretazione rigorosa.
Queste norme non permettono interpretazioni per analogia o estensioni al di là di quanto strettamente definito dalla normativa, con la conseguenza che i benefici previsti non possono essere applicati oltre i limiti chiaramente stabiliti dalla legge.
Caso pratico: vendita terreno prima di 5 anni per costi di gestione
Una società, registrata nel registro delle imprese agricole, ha acquistato terreni in una procedura esecutiva nel 2023, con decreto di trasferimento registrato nel 2024, usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, di cui all'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194.
A causa degli elevati costi di gestione, la società intende rivendere questi terreni prima del termine dei cinque anni.
Ritiene l’istante che la vendita a un altro coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale non impedisce la decadenza delle agevolazioni, poiché non rientra nelle eccezioni previste dalla legge.
Eccezioni alla decadenza
Il legislatore riconosce come unica deroga la cessione o la concessione del fondo agricolo esclusivamente a beneficio del coniuge, di parenti fino al terzo grado o di affini fino al secondo grado, purché questi svolgano la professione di imprenditore agricolo, come descritto nell'articolo 2135 del codice civile.
Di conseguenza, la perdita delle agevolazioni in questione non può essere evitata nel caso in cui la vendita del terreno, entro un periodo di cinque anni, sia effettuata a vantaggio di un soggetto diverso da quelli espressamente elencati dalla legge.
A tale principio si è attenuta la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 86 del 3 aprile 2025.
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