Agevolazione prima casa a metà se uno dei due coniugi ne ha già usufruito

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Due coniugi in comunione dei beni, uno dei quali ha acquistato prima del matrimonio un’abitazione fruendo dell’agevolazione “prima casa”, si rivolgono al Fisco per sapere se per l’acquisto di un’altra abitazione possono fruire della stessa facilitazione ai sensi della nota II bis) posta in calce all’articolo 1 della Tariffa allegata al Tuir.

Secondo l’istante, l’agevolazione potrà essere fruita nuovamente per l’acquisto di una nuova abitazione che risulti idonea alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare.

Di diverso parere è l’agenzia delle Entrate.

Con risoluzione n. 86/E del 20 agosto 2010, l’Amministrazione finanziaria fornisce risposta negativa al quesito presentato ed afferma che un alloggio che si rilevasse in seguito scomodo per le mutate esigenze familiari non dà diritto a godere ancora una volta dei benefici fiscali “prima casa”. O meglio, come precisato da un’ordinanza (la n. 100 dell’8 gennaio 2010) della Corte di Cassazione, ciò è possibile solo nel caso l’alloggio risulti completamente inadatto all’uso abitativo, sia per le dimensioni che per le sue caratteristiche.

Non si può dire lo stesso nel caso di specie che, invece, si riferisce a due vani catastali per tre componenti del nucleo familiare. Dunque, secondo la risoluzione n. 86/E, le condizioni dell’alloggio in oggetto non concretizzano un’ipotesi di assoluta inidoneità, come può essere, per esempio, l’inagibilità. Tuttavia, non si può negare neanche al coniuge che possiede i requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione di poterne godere. Dunque, l’acquisto potrà essere fatto, ma il beneficio fiscale spetterà solo nella misura del 50%, cioè solo limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti per avvalersi dell’agevolazione “prima casa”.

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