Agevolazione ICI prima casa: la parola alla Corte costituzionale
Pubblicato il 17 ottobre 2024
In questo articolo:
- Esenzione ICI: dimora abituale dei familiari alla Consulta
- Il quesito rimesso alle Sezioni Unite
- La pronuncia della Consulta in tema di IMU
- No a interpretazione costituzionalmente orientata
- La consolidata giurisprudenza in tema di ICI
- Dubbi non manifestamente infondati
- La questione di legittimità costituzionale sollevata dalle SU
- Tabella di sintesi delle decisioni
Condividi l'articolo:
Con le ordinanze interlocutorie nn. 26774 e 26776 del 15 ottobre 2024, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo n. 504/1992, sulla disciplina delle condizioni per il godimento dell'agevolazione fiscale ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) sull'abitazione principale.
Le SU, in particolare, hanno rilevato un possibile contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e 53 della Costituzione italiana, poiché la norma attuale definisce come "abitazione principale" quella dove il contribuente e i suoi familiari "dimorano abitualmente", legandola alla residenza anagrafica, salvo prova contraria.
La contestazione riguarda il fatto che questa formulazione può essere considerata discriminatoria o irragionevole, poiché vincola l'agevolazione alla presenza dei familiari, mentre una formulazione alternativa, che considera solo la dimora abituale del contribuente, potrebbe essere più equa e conforme ai principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), protezione della famiglia (artt. 29 e 31), e capacità contributiva (art. 53).
Esenzione ICI: dimora abituale dei familiari alla Consulta
Il massimo Collegio di legittimità, pertanto, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione, aprendo la strada a una possibile valutazione da parte della Corte Costituzionale.
Il quesito rimesso alle Sezioni Unite
E' stata la Sezione Tributaria della Cassazione, in primo luogo, a chiedere alle Sezioni Unite se, a seguito della decisione intervenuta in tema di IMU (Imposta Municipale Unica) con la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, potesse ritenersi giuridicamente corretta e costituzionalmente orientata l’interpretazione dell’art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 504/1992, nel senso che l’agevolazione debba essere riconosciuta anche nel caso di abitazione principale "nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale", dimori abitualmente senza i suoi familiari.
La pronuncia della Consulta in tema di IMU
Con la richiamata pronuncia, in particolare, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina in tema di esenzione IMU riguardo all’abitazione principale laddove, parlando di “nucleo familiare”, finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
La Corte costituzionale, in altri termini, ha affermato l’irragionevolezza della normativa sull'IMU, nella parte in cui finiva con il penalizzare, ai fini del godimento dell’esenzione, i coniugi o le persone legate da unione civile che convivono rispetto a quelle che non convivono.
No a interpretazione costituzionalmente orientata
Nella loro disamina, i giudici delle Sezioni Unite hanno ritenuto che non possa essere praticata un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8, comma 2, del D. lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, alla stregua dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209/2022 in tema di IMU.
Vi osta, infatti, il principio secondo cui le norme fiscali di agevolazione sono norme di “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale.
La consolidata giurisprudenza in tema di ICI
Ciò posto, in tema di ICI, la giurisprudenza di legittimità è assolutamente consolidata nell’affermare che, ai fini della spettanza dell’agevolazione prevista per le abitazioni principali, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria ma anche dei familiari, non sussistendo il diritto al godimento dell’agevolazione, ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo.
Dubbi non manifestamente infondati
In tale cornice, tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso dubbi sulla costituzionalità della norma in questione. I dubbi sono motivati dalle considerazioni già espresse dalla Corte costituzionale nella richiamata pronuncia in tema di IMU, considerazioni che possono essere estese anche alla disciplina dell'ICI.
La norma oggetto di esame, del resto, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, condivide pienamente con quella già dichiarata incostituzionale in materia di IMU, la caratteristica di essere una norma di esenzione fiscale. Tale esenzione si giustifica in funzione del perseguimento di obiettivi extrafiscali, finalizzati a promuovere l'accesso del risparmio popolare alla proprietà immobiliare.
Anche per quanto riguarda l'ICI, quindi, si applicano le osservazioni formulate dalla Corte costituzionale in materia di IMU, relative all'irragionevolezza della disposizione normativa, alla luce della rilevanza della famiglia sia nell'ordinamento giuridico che nella sfera sociale.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dalle SU
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in conclusione, hanno ritenuto necessario sollevare una questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.
Secondo le Sezioni Unite, la norma in questione potrebbe essere in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), capacità contributiva (art. 53), tutela della famiglia (art. 29) e protezione della maternità, dell'infanzia e della famiglia (art. 31).
Di conseguenza, gli atti del procedimento sono stati trasmessi alla Corte costituzionale per la sua valutazione e, nel frattempo, i giudizi resteranno sospesi in attesa della decisione della Consulta.
In definitiva, la Corte, a Sezioni Unite ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del richiamato D.lgs.:
Tabella di sintesi delle decisioni
Sintesi del caso | Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 8, comma 2, del d.lgs. 504/1992, sulla disciplina dell'agevolazione fiscale per l'ICI sull'abitazione principale. |
Questione dibattuta | Il contrasto riguarda la definizione di "abitazione principale". La norma subordina il godimento dell'agevolazione alla dimora abituale non solo del contribuente, ma anche dei suoi familiari, il che potrebbe risultare discriminatorio rispetto ai principi costituzionali. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale per una valutazione. Nel frattempo, il giudizio è sospeso. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: