Agenzie di somministrazione, istruzioni per le richieste di nulla osta

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Agenzie di somministrazione, istruzioni per le richieste di nulla osta

Con la circolare 10 agosto 2023, n. 4518, il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito alle richieste di nulla osta al lavoro presentate dalle Agenzie di somministrazione di lavoro e dalle Associazioni nazionali rappresentative, per consentire l’ingresso di lavoratori residenti all’estero sul territorio nazionale.

Le Agenzie di somministrazione possono, pertanto, presentare agli Sportelli Unici per l’Immigrazione e ad Associazioni nazionali rappresentative le richieste di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori residenti all’estero sul territorio nazionale per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata (a tempo determinato e indeterminato).

Agenzie di somministrazione - requisiti

Le Agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, devono essere regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL) con sede legale o dipendenza (sede operativa) nel territorio dello Stato.

Le predette Agenzie potranno presentare le richieste nominative di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori non comunitari residenti all’estero, ai fini dell’instaurazione in Italia di un rapporto di lavoro subordinato tra la medesima APL richiedente ed il predetto personale.

Rapporto tra Agenzia di somministrazione, lavoratore ed utilizzatore

Il rapporto tra l’Agenzia di somministrazione e il lavoratore è regolato da un contratto di lavoro subordinato al quale si applica uno specifico CCNL ossia quello di somministrazione delle Agenzie per il lavoro, opportunamente integrato dal CCNL applicato dal soggetto utilizzato.

Per quanto riguarda il rapporto tra utilizzatore e Agenzia viene stipulato un contratto di natura commerciale “contratto di somministrazione di lavoro” che potrà essere a tempo determinato o indeterminato, tramite il quale l’Agenzia di somministrazione mette a disposizione dell’utilizzatore uno o più lavoratori (suoi dipendenti) i quali sono inviati in “missione” e svolgono la propria attività presso l'utilizzatore.

Istanze di nulla osta

Le Agenzie di somministrazione possono presentare - si legge nella circolare n. 4518 del 10 agosto 2023 - le richieste di nulla osta al lavoro per l’ingresso di cittadini non comunitari tramite il portale predisposto dal Ministero dell’Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/, allegando l’apposita modulistica.

Ai fini della presentazione dell’istanza, bisognerà rispettare i seguenti requisiti:

  • sede legale e dipendenza (sede operativa) nel territorio dello Stato, codice fiscale/Partita IVA, Matr. INPS, Codice INAIL;
  • iscrizione all’Albo informatico nazionale delle Agenzie di somministrazione di lavoro presso ANPAL;
  • proposta contrattuale con indicazione del CCNL delle agenzie di somministrazione applicato - mansioni - inquadramento - livello - tipologia contrattuale - durata del contratto - orario di lavoro settimanale;
  • retribuzione mensile lorda (non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato);
  • luogo di lavoro;
  • autocertificazione della capacità reddituale;
  • regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel rispetto degli obblighi previsti dal CCNL delle agenzie di somministrazione;
  • impegno a comunicare l’instaurazione ed ogni variazione concernente il rapporto di lavoro con le modalità previste per le comunicazioni obbligatorie da inviare ai servizi competenti (modulo Unificato Somm.), ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007;
  • impegno alla trasmissione del modulo Unificato Somm anche allo Sportello Unico per l’Immigrazione;
  • impegno alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 5-bis del TUI, contenente: a) indicazione della sistemazione alloggiativa del lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria; b) impegno al pagamento delle spese del viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza nel caso di espulsione coattiva.
  • nella specifica ipotesi di assunzione dall’estero di personale non comunitario, rientrante nelle quote determinate dal D.P.C.M. di programmazione dei flussi di ingresso (ex art. 1, co. 1, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50), l’Agenzia di somministrazione dovrà produrre il contratto di somministrazione di lavoro dei lavoratori assunti, relativo a ciascuna istanza presentata, verso utilizzatori rientranti nei settori produttivi come individuati dal c.d. Decreto flussi medesimo.
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