Agenzia delle Entrate. Modifica delle istruzioni e del modello di dichiarazione riservata delle attività emerse
Pubblicato il 29 ottobre 2009
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Sono per l'esattezza 76 le filiali di banche svizzere e di uffici bancari collegati a intermediari elvetici o situati nei pressi di San Marino controllati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate. Complessivamente gli istituti e gli uffici ispezionati sono distribuiti in nove Regioni: Emilia Romagna (vicino a San Marino), Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Toscana, Campania, Liguria e Marche. Scopo dell’accertamento è il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione di tutti i rapporti intrattenuti con la clientela e delle operazioni svolte al di fuori di rapporti continuativi. Tali informazioni rivestono fondamentale importanza ai fini della lotta agli illeciti fiscali internazionali e, più in generale, del contrasto all'evasione. In totale, circa 13mila operatori sottostanno a questo obbligo. L’operazione ha contribuito ad alimentare le tensioni tra Svizzera e Italia ed è culminata con una convocazione ufficiale dell’ambasciatore italiano da parte del Governo di Berna. Gli esponenti dell’esecutivo elvetico si sono detti sorpresi per le procedure portate avanti dalle autorità fiscali italiane e, alle accuse mosse, l’ambasciatore Giuseppe Deodato ha dovuto spiegare che “si tratta di problemi sostanzialmente interni del nostro Paese, che riguardano i cittadini italiani”. In sostanza, si è dovuto chiarire che l’iniziativa del Fisco non ha nulla di discriminatorio verso le banche svizzere in Italia.
Sempre a proposito di scudo fiscale, si comunica che l’agenzia delle Entrate, con provvedimento datato 28 ottobre 2009, ha reso disponibile il nuovo modello di dichiarazione riservata delle attività emerse che si sostituisce a quello approvato lo scorso 14 settembre. La modifica si è resa necessaria dopo che il decreto correttivo dello scudo fiscale (il DL 103/09, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/09) ha modificato l’articolo 13-bis, prevedendo che possono effettuare il rimpatrio anche le imprese estere controllate o collegate (articolo 167 e 168 del Tuir). In questo caso gli effetti del rimpatrio si producono in capo ai partecipanti, nei limiti degli importi delle attività emerse. Inoltre, il termine per l’effettuazione delle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione è stato anticipato al 15 dicembre 2009, rispetto a quello precedentemente fissato al 15 aprile 2010. Tali fatti, insieme alle altre precisazioni contenute nella circolare dell’agenzia delle Entrate n. 43/E/2009, hanno portato a specificare che:
- le attività oggetto di dichiarazione per cui viene disposto il rimpatrio in Italia comprendono gli "investimenti esteri di natura non finanziaria, (come gli immobili situati all'estero, oggetti preziosi, opere d'arte e yacht)" detenuti all'estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo;
- riguardo alle attività dichiarate che non sono trasferite in Italia, agli Stati dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) si aggiungono gli "Stati extraeuropei" che garantiscono un adeguato scambio di informazioni;
- il soggetto che presenta la dichiarazione riservata può dichiarare che le operazioni di rimpatrio e regolamentazione delle attività detenute all’estero possono, per cause oggettive non dipendenti dalla sua volontà, non essere concluse entro il 15 dicembre 2009. In tal caso, gli effetti si producono a condizione che le operazioni di emersione siano perfezionate entro un termine ragionevole, fermo restando che l’imposta straordinaria sia tassativamente pagata entro la data indicata.
- Il Sole 24 Ore, p. 5 – La Svizzera protesta: una “razzia” nelle banche – Terlizzi e Marroni
- http://www.agenziaentrate.gov.it/Provvedimento 28 ottobre 2009 Nuovo modello di dichiarazione riservata
- Il Sole 24 Ore, p. 5 – Nuovo modello con Cfc e “ritardi giustificati” – Barbagelata e Piazza
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