Agente sportivo, i compensi sono reddito professionale

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Agente sportivo, i compensi sono reddito professionale

Rientrano nell’ambito del lavoro autonomo i redditi conseguiti dall’agente sportivo. Sono dovute, quindi, le ritenute d’acconto.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un’associazione senza scopo di lucro che regola l’attività dell’agente sportivo. L'istante aveva ipotizzato che i compensi percepiti dall’agente potessero essere considerati reddito d’impresa e non reddito autonomo, rientrando l’attività fra quelle di cui all’articolo 2195, n. 2, del codice civile.

Tale indirizzo non è condiviso dall’Agenzia che, nella risoluzione n. 69 del 21 novembre 2022, ricorda come sia stato adottato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Tale normativa entra in vigore il prossimo 1° gennaio 2023.

Caratteristiche dell'attività di agente sportivo

Il Dlgs 37/2021 all’articolo 3 definisce l'agente sportivo come il soggetto che, in base a un contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva per la conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto, si occupa del trasferimento della prestazione sportiva tramite cessione del relativo contratto di lavoro ed effettua i tesseramenti presso la Federazione sportiva nazionale.

Gli altri articoli del provvedimento stabiliscono l’obbligo di l’iscrizione al registro nazionale degli agenti sportivi istituito presso il Coni, come deve essere redatto il mandato di contratto sportivo, la determinazione dei compensi. In ogni caso sarà un Dpcm a fissare i criteri sulla determinazione dei compensi degli agenti sportivi, sentiti il Coni, il Cip e le Federazioni sportive nazionali competenti.

La disciplina, inoltre, prevede anche che l'attività dell'agente sportivo possa essere svolta in forma societaria, da realizzarsi tramite costituzione di una società di persone o di una società di capitali, precisando altresì le condizioni che devono sussistere per tale forma di attività.

L'agente sportivo è un professionista

In definitiva, le suddette disposizioni fanno trasparire l’intenzione di orientare l’attività svolta dall’agente sportivo verso l’ambito professionale. Anche la legge delega, con riferimento alla professione di agente sportivo, parla di principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l’agente sportivo nello svolgimento della sua professione.

Dunque, per tutte le considerazioni fatte, va sostenuto che l’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione e, in via interpretativa vista l’assenza di una disposizione che qualifichi la natura dei redditi conseguiti dall'agente sportivo, i redditi da questi percepiti rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo da assoggettare alle ritenute alla fonte a titolo di acconto.

Ovviamente, solo qualora l'attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria i relativi compensi ricadranno nell’alveo del reddito d’impresa se il modello di società prescelto è di tipo commerciale.

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