Affitto di azienda: la natura del concedente determina l’imposta applicabile
Pubblicato il 20 giugno 2013
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Si pone l'intento di rappresentare una ”bussola” in materia di registrazione degli atti soggetti ad imposta indiretta, la circolare-fiume n. 18/E del 29 maggio 2013, pubblicata dall'agenzia delle entrate. In essa l'Amministrazione finanziaria ha cercato di ricomprendere tutte le fattispecie in cui risulta tassabile, attraverso l'imposta di registro, un atto notarile. Ulteriore obiettivo dichiarato è di contribuire a snellire il contenzioso tra contribuenti e fisco.
Oggetto
della trattazione che seguirà, data la vastità della materia discussa
nella
circolare, è la parte che attiene all'applicazione dell'imposta
nell'ambito dei
contratti di affitto di azienda.
L'AFFITTO
DI AZIENDA
L'uso di
tale contratto tra soggetti esercenti attività d'impresa può costituire
un
valido strumento per chi:
- avendo a
disposizione un bene come l'azienda, ma non desiderando gestirla (ad
esempio
gli eredi), oppure trovandosi in difficoltà economiche, non intende
ricorrere a
gravose operazioni straordinarie. In ogni caso, lo strumento è utile
per assicurarsi
una rendita;
- volendo
intraprendere un'attività economica, non dispone di ingenti mezzi
economici per
avviarla.
Parti
del contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda sono il locatore o concedente e l'affittuario.
Il primo concede il
godimento dell'azienda al secondo, ricevendo un corrispettivo.
Per
azienda si intende un complesso di beni organizzati per l'esercizio
dell'impresa (art. 2555, codice civile).
Fondamentale
è l'organizzazione dei beni aziendali, ovvero la
loro destinazione ad
essere usati per un'attività imprenditoriale.
Si parla
di affitto di ramo d'azienda quando esiste un complesso di beni che può
essere
considerato autonomo, anche se diviso dal blocco principale.
L'atto con
cui si trasferisce il godimento dell'azienda richiede la
forma scritta ad probationem – in forma pubblica o scrittura
privata autenticata.
Tali
negozi sono soggetti anche all'onere del deposito presso il registro
delle
imprese.
Assume
rilevanza, nel contesto dell'imposizione, la natura
del soggetto che affitta l'azienda, che può essere:
- un
soggetto privato non avente lo status di imprenditore
- un
imprenditore individuale
-
una società.
Se l'imprenditore individuale è anche unico titolare, in caso di affitto dell'azienda, perde il requisito di imprenditore.
TASSAZIONE
Secondo
la disciplina Iva – D.P.R. n. 633/1972 – l'affitto di azienda rientra
tra le prestazioni di servizi; per
il
principio di alternatività Iva/Registro, essa è soggetta ad imposta di
registro
in misura fissa, qualora il concedente sia una società o un
imprenditore
individuale che affitta una fra più aziende possedute oppure un ramo
d’azienda.
Se,
invece, ad affittare l’azienda posseduta è un imprenditore individuale,
il
contratto non è soggetto ad Iva, ma su di esso va versata l'imposta di
registro
in misura proporzionale.
Sul
punto deve rilevarsi l'indicazione fornita dalla risoluzione
n. 35/2008 dell'agenzia delle Entrate. In essa si
specifica che:
- se il locatore è un imprenditore con più aziende (o che affitta solo un ramo della sua azienda) o una società, i canoni relativi all'affitto d'azienda devono essere assoggettati ad IVA, applicando l'aliquota ordinaria del 20 per cento, ed all'imposta di registro in misura fissa di euro 168,00; |
- se il locatore è un imprenditore individuale che affitta l'unica azienda, egli perde la qualifica di soggetto passivo d'imposta e il contratto deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale. |
Esaminiamo
le varie casistiche.
SOCIETA'
OD IMPRENDITORE INDIVIDUALE
CHE AFFITTA (CON BENI IMMOBILI)
Per determinare
la tassazione applicabile per l'affitto da
parte di una società o di
un imprenditore individuale di un ramo d’azienda o di una delle aziende
che
possiede, con la caratteristica che l'azienda
comprenda anche beni immobili, occorre considerare anche la
norma
antielusiva recata dal D.L. n. 223/2006.
L'intento
della norma è quello di evitare che i contribuenti utilizzo il
contratto di affitto
di azienda per nascondere una locazione immobiliare e quindi sottrarsi
alle
imposte previste per quest'ultima.
A tal
fine, l'articolo 35, comma 10-quater stabilisce che all'affitto
di azienda il cui valore complessivo sia costituito, per
più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati deve essere
applicata la
normativa prevista per le locazioni di immobili, qualora questa risulti
meno
favorevole.
Si ricorda
che le locazioni di immobili:
- sono
esenti ai fini Iva a meno che non riguardino fabbricati strumentali
che, per
loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione
senza
radicali trasformazioni;
- sono
soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, siano o
meno
imponibili all'Iva.
A seguito di interpretazioni dell'agenzia delle Entrate, è stato precisato che obiettivo della norma è di determinare il regime più sfavorevole con riferimento all'imposta proporzionale di registro, nell'ambito della locazione di fabbricati strumentali, ex articolo 10, comma 1, n. 8), DPR 633/72, sia che risultino imponibili od esenti all'Iva.
In
conclusione, applicando la norma, la tassazione per i fabbricati
strumentali
sarà sempre più sfavorevole rispetto a quella per le locazioni di
azienda.
Con
circolare n. 27/2006, l'agenzia delle entrate specifica che il comma
10-quater
dell’art. 35 non opera in via generale, ma impone che sia
derogato il regime
di tassazione previsto per la locazione di azienda quando si
verifichino
contemporaneamente due condizioni:
a) il valore
normale dei fabbricati, come determinato ai sensi dell’art.
14 del D.P.R.
n. 633/1972, sia superiore al 50% del
valore complessivo dell’azienda;
b)
l’eventuale applicazione dell’Iva e dell’imposta di registro secondo le
regole
previste per le locazioni d’azienda, unitariamente considerata,
consenta di
conseguire un risparmio d’imposta rispetto a quella
prevista per le
locazioni di fabbricati.
In virtù
di quanto sostenuto, le imposte applicabili sono le seguenti:
se il valore degli immobili non supera il 50% del valore dell'azienda |
Imposta di registro → 168 euro |
Imposta di bollo → 45 euro |
se il valore degli immobili supera il 50% del valore dell'azienda |
Imposta di registro → 1% |
Imposta di bollo → 45 euro |
Sul punto,
c'è da evidenziare anche la sussistenza della norma applicabile, per
l'affitto
di azienda, alla durata. Infatti se il
contratto ha durata pluriennale, al fine del confronto con la
disciplina
relativa alla locazione di immobili strumentali, è prevista una riduzione dell'imposta di registro in
presenza di pagamento della stessa in un'unica soluzione per l'intera
durata del contratto (vedi nota I), articolo 5 della Tariffa, parte I,
allegata
al TUR).
SOCIETA'
OD IMPRENDITORE INDIVIDUALE
CHE AFFITTA (SENZA BENI IMMOBILI)
La
situazione in cui viene dato in affitto un ramo d’azienda o una delle
aziende
possedute da parte di una società o di un imprenditore individuale, senza che siano compresi beni immobili,
dà origine all'assoggettazione ad Iva.
Inoltre
sono dovute:
Imposta di registro → 168 euro |
Imposta di bollo → 45 euro |
PRIVATO
O IMPRENDITORE INDIVIDUALE CHE AFFITTANO
In questa
ipotesi, l'applicazione dell'imposta è semplice.
Infatti,
se chi affitta l'unica azienda che possiede è un soggetto privato
oppure un
imprenditore individuale, non si dà luogo all'applicazione dell'Iva,
essendo l'operazione fuori campo Iva.
Di
conseguenza l'imposta di registro
applicabile è quella proporzionale, partendo da una base
imponibile
composta dal corrispettivo in denaro stabilito per l'intera durata del
contratto (art. 43, comma 1, Tur).
Imposta di registro → 3% (se è erogato un unico e indistinto canone di affitto) |
Imposta di bollo → 45 euro. |
QUADRO DELLE NORME |
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 - Circolare Agenzia Entrate n. 27/2006 - Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/2008 - Circolare Agenzia Entrate n. 18/2013 |
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