Affido condiviso: anche il genitore senza l'assegnazione prevalente deve contribuire

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Con sentenza n. 23411 del 4 novembre 2009, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un padre contro la decisione con cui il Tribunale dei minori di Milano aveva disposto, nell'ambito dell'affidamento congiunto della figlioletta nata dalla relazione che lo stesso aveva avuto con una donna, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima e l'obbligo del versamento di un assegno di mantenimento a suo carico, quale genitore senza l'assegnazione prevalente.

L'uomo riteneva di non dover versare alcun contributo alla ex compagna in quanto quest'ultima lavorava ed era perfettamente in grado di mantenere da sola la bimba.

Di diverso avviso i giudici di legittimità, i quali, dopo aver ribadito che la legge sull'affido condiviso tutela i figli delle coppie di fatto allo stesso modo dei figli legittimi, spiega che, in ogni caso, “sussiste sicuramente un obbligo per entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche”. Così – continua la Corte - “la corresponsione di un assegno si rivela quantomeno opportuna, se non necessaria, quando, come nella specie, l'affidamento condiviso prevede un collocamento prevalente presso uno dei due genitori”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – Tutele pure alle coppie di fatto - Alberici
  • Il Sole 24 Ore, p. 35 – Affido condiviso in equilibrio - Negri

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