Affidamento minori Giudice accerta allontanamento
Pubblicato il 12 aprile 2016
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In tema di affidamento dei figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore affidatario o collocatario di allontanamento morale o materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una Pas (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, nonché a motivare adeguatamente la decisione, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia. E ciò tenendo conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale, rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla biogenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, accogliendo il ricorso di un padre nell'ambito di una causa avente ad oggetto le modalità di affidamento e mantenimento della figlia minorenne dopo l’interruzione della convivenza dei genitori.
In proposito, ha osservato la Suprema Corte, non compete a questa sede dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche – nella specie, della controversa Pas – ma è comunque certo che nell'ipotesi esaminata, i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia. Sono dunque venuti meno all'obbligo di verificare, in concreto, l’esistenza dei denunciati comportamenti (posti in essere della madre) volti all'allontanamento fisico e morale del minore dal padre.
Accertamento anche con presunzioni
Ai fini del presente accertamento – precisa ancora la Corte con sentenza n. 6919 dell’8 aprile 2016 - il giudice può utilizzare i mezzi di prova comuni e specifici della materia, come ad esempio l’ascolto del minore o anche le presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori).
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