Affidamento condiviso anche se su uno dei genitori pende una condanna penale

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Con sentenza n. 24841 depositata lo scorso 7 dicembre 2010, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una madre avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano deciso per l'affidamento esclusivo della figlia all'ex marito in considerazione del fatto che la donna era stata condannata per calunnia nei confronti di quest'ultimo per averlo falsamente accusato di abuso della minore.

I giudici di legittimità hanno accolto le doglianze della ricorrente sottolineando l'insufficienza della motivazione addotta dai giudici dei precedenti gradi. Per la Sesta sezione civile, infatti, la regola dell'affidamento condiviso dei figli può essere derogata solo nei casi in cui la sua applicazione determini un pregiudizio per l'interesse del minore; e proprio in considerazione di ciò, “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità dei genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore”, nella specie, la madre.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - La condanna non preclude l'affidamento – A. Gal.

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