Adozione figlia del partner omosessuale. Trascrivibile in Italia
Pubblicato il 11 dicembre 2015
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Con sentenza emessa in data 16 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato efficace nel nostro Paese, il provvedimento con cui un donna aveva adottato, in Spagna, la figlia della propria compagna, con cui si era unita in matrimonio e poi separata.
In particolare, la donna adottante si era dapprima rivolta al Tribunale dei Minorenni di Milano, chiedendo il riconoscimento degli effetti civili dell'ordinanza di adozione spagnola della minore, con contestuale ordine di trascrizione del provvedimento da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano; ordine tuttavia respinto per l'asserito mancato riconoscimento, nel nostro ordinamento, dell'unione coniugale tra i due genitori dello stesso sesso.
La donna si era pertanto rivolta alla Corte d'Appello che, questa volta accoglienda la doglianza, ha fatto leva su un concetto di ordine pubblico più ampio, aperto anche a valori internazionalistici.
Prioritario interesse del minore a mantenere la vita familiare
In tale ottica, la stessa Corte Edu ha più volte sottolineato l'obbligo per le autorità giudiziarie, quando assumono decisioni sui minori, di tener prioritariamente conto dei loro preminenti interessi, valutando in concreto, il mantenimento della propria vita familiare, delle relazioni istaurate con le figure genitoriali di riferimento, ribadendo il principio per cui anche le relazioni omosessuali rientrano nella nozione di vita familiare.
Ciò detto, nel caso di specie, si ritiene accertato – sentenzia la Corte – che la minore in adozione sia stata concepita e partorita dalla madre nell'ambito di un progetto di vita familiare condiviso con l'altra donna ed iniziato ben tre anni prima della nascita della figlia; figlia che tra l'altro ha convissuto con entrambe le donne per oltre dieci anni sino alla cessazione della loro convivenza e che da esse è stata allevata, educata, curata e mantenuta e che con esse ha costruito stabili relazioni affettive ed educative.
Alla luce di tutto ciò, la Corte territoriale ritiene che il presente provvedimento di adozione non sia affatto contrario all'odine pubblico e che come tale debba essere riconosciuto e trascritto nei registri di stato civile
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