Assegno di inclusione sospeso per mancata presentazione al primo incontro
Pubblicato il 05 giugno 2024
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Con il messaggio del 5 giugno 2024, n. 2132, l’Inps comunica le modalità di sospensione dell’Assegno di inclusione (ADI) in caso di mancata presentazione dei beneficiari al primo incontro presso i Servizi sociali, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.
Tempistiche di presentazione
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 6062 del 28 marzo 2024, ha stabilito che, per le istanze presentate fino al 29 febbraio 2024, il termine per presentarsi al primo appuntamento presso i Servizi sociali, decorre dalla comunicazione da parte dell’Istituto ai Servizi sociali dei nuclei familiari beneficiari con domanda accolta.
Per le domande presentate dal 1° marzo 2024, il termine di 120 giorni decorre dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.
ATTENZIONE: Tutti i nuclei familiari beneficiari dell'ADI hanno l'obbligo di presentarsi al primo incontro.
Per le domande ADI presentate tra dicembre 2023 e gennaio 2024 il cui pagamento è disposto a partire dal mese di gennaio 2024, il termine dei 120 giorni decorre dal momento in cui è avvenuta la trasmissione delle domande accolte ai Comuni (26 gennaio 2024).
A partire da giugno 2024, (mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni), sono disposte le prime sospensioni del beneficio economico in caso di mancata presentazione del nucleo familiare entro tale termine.
Sospensione del beneficio economico
Sulla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), i beneficiari previo accesso nell’area loro riservata, possono consultare il contatore dei 120 giorni e dal mese successivo alla citata scadenza, sarà consultabile lo stato di sospensione per mancata presentazione al primo appuntamento direttamente sul portale dell’Inps.
Per i rinnovi mensili successivi alla sospensione, i beneficiari dovranno presentarsi per il primo appuntamento presso i Servizi sociali e l’erogazione della misura ADI sarà ripristinata senza soluzione di continuità.
Il ruolo della piattaforma GePI
Tramite la piattaforma GePI (utilizzata dai Comuni), gli operatori potranno registrare l’avvenuta presentazione dei nuclei familiari nonché sbloccare l’eventuale sospensione se già intervenuta o, comunque, azzerare e riavviare il contatore per la successiva scadenza.
Gli eventi registrabili sono:
- "Avvenuto incontro" dopo la convocazione;
- "Presentazione spontanea" di un componente del nucleo;
- "Giustificato motivo" per la mancata presentazione del nucleo familiare.
Nell’ultimo caso, i Servizi sociali sono tenuti a convocare il nucleo familiare in tempi congrui senza aspettare la scadenza successiva. Le registrazioni effettuate entro il 20 del mese saranno elaborate per i pagamenti mensili, mentre quelle inserite dopo saranno elaborate il mese successivo.
Beneficiari attivabili e non attivabili al lavoro
Dopo il primo incontro, i beneficiari non attivabili al lavoro devono presentarsi ogni 90 giorni presso i Servizi sociali per aggiornare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio.
Sono esclusi dal predetto obbligo:
- i componenti del nucleo familiare con età pari o superiore a 60 anni;
- i componenti del nucleo familiare con disabilità certificata;
- i componenti del nucleo familiare coinvolti in percorsi di protezione per violenza di genere;
- le donne vittime di violenza, con o senza figli prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai Servizi sociali nell’ambito di tali percorsi.
I beneficiari attivabili al lavoro invece, devono presentarsi ogni 90 giorni presso i Centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione.
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