Adempimento spontaneo redditi fonte estera, comunicazioni Entrate
Pubblicato il 01 dicembre 2022
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Per promuovere il corretto assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni tra gli Stati appartenenti all’Unione europea, oltre che i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta.
Si ricorda che, in base alla Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, dal 1° gennaio 2014, gli Stati interessati acquisiscono i dati dei redditi corrisposti ai non residenti (redditi da lavoro, compensi degli amministratori, polizze vita, pensioni, redditi e proprietà immobiliari, a cui si aggiungono dal 2023 le royalties) e li mettono a disposizione delle Amministrazioni degli Stati di residenza dei percipienti.
A loro volta, ai contribuenti vengono rese disponibili le suddette informazioni per valutare la correttezza dei dati riportati ed eventualmente fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti all’Amministrazione finanziaria, così da giustificare le possibili anomalie.
La Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, art. 1, commi 634-636) prevede la comunicazione fra contribuente e Fisco anche in forma preventiva di dati reddituali, detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
Nello specifico, in base al comma 636 si demanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni suddette devono essere messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.
Promozione adempimento spontaneo, le comunicazioni delle Entrate
Con il provvedimento agenziale n. 439255 del 30 novembre 2022 si dispone l’invio di comunicazioni ai contribuenti per i quali emergono anomalie dal confronto tra i dati trasmessi dalle amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni e i dati dichiarativi.
NOTA BENE: Gli stessi dati sono messi a disposizione del contribuente nella sezione “l’Agenzia scrive” presente nel proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate.
A fronte della comunicazione ricevuta il contribuente potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso
Contenuto della comunicazione
Nello specifico, la comunicazione inviata ai contribuenti contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- codice atto;
- descrizione della tipologia di anomalia riscontrata;
- indicazioni circa la possibilità per il destinatario di verificare i dati che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
- istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate;
- modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, mediante PEC o e-mail.
Come vengono messe a disposizione le comunicazioni delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione con i dati per favorire l’adempimento spontaneo dei soggetti che non hanno dichiarato i redditi di lavoro dipendente, le pensioni di fonte estera e gli eventuali altri redditi di lavoro corrisposti da sostituti d’imposta italiani tramite Pec o posta ordinaria, in caso di Pec non attiva.
Il contribuente direttamente, o tramite intermediario, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
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