Addebito e risarcimento dei danni a carico del coniuge che intraprende una nuova relazione

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Con la sentenza n. 8862 del 1° giugno 2012, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una donna a cui, nell’ambito di un giudizio di separazione giudiziale, la Corte d’appello non aveva riconosciuto il diritto al mantenimento a carico dell’ex marito nonché il risarcimento dei danni in considerazione della violazione da parte di quest’ultimo dell’obbligo di fedeltà. L’uomo, in costanza di matrimonio, aveva intrapreso una relazione con un’altra donna andando anche a convivere con lei.

Sul fronte del mantenimento della coniuge, i giudici di legittimità hanno ritenuto insufficiente la motivazione fornita dalla Corte di merito che aveva escluso l’assegno senza procedere ad alcuna verifica sui redditi della richiedente.

Per quel che riguarda il risarcimento, la Cassazione ha sottolineato come anche la violazione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, incidendo su beni essenziali della vita, dia luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali.

In ogni caso – precisa la Corte – la richiesta di addebito e quella di risarcimento possono coesistere e ciò in considerazione di presupposti, caratteri e finalità radicalmente differenti.
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