Ad agosto, versamenti contributivi al 20

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Con messaggio n. 11533 del 17 luglio 2013, l'Inps ricorda che, ai sensi dell’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44, tutti i versamenti unitari (articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997) che hanno scadenza tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.

Il differimento riguarda tutti i contributi previdenziali e assistenziali - il cui versamento va eseguito con i modelli  F24 – F24EP - dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

L'Inps specifica che per le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; decorrono dal 20 agosto, invece, gli interessi di differimento.
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